(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 86 del 10 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
 
  1.  La  presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 e del  Capo  VIII  del  Titolo  V  della  legge
regionale  21  aprile  1999,  n.  3, le funzioni amministrative della
Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa.
  2. La Regione Emilia-Romagna promuove la piu' adeguata presenza, la
migliore  distribuzione,  la  qualificazione  e  lo  sviluppo   delle
attivita'  commerciali  sul  territorio  regionale.  A  tal  fine, la
Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali:
   a) sviluppo e innovazione della rete  distributiva,  favorendo  la
crescita  dell'imprenditoria  e dell'occupazione, nonche' la qualita'
del lavoro e  la  formazione  professionale  degli  operatori  e  dei
dipendenti;
   b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive,
le  diverse  forme  d'impresa  e  le  diverse  forme  di vendita, con
particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle
loro iniziative associate;
   c) trasparenza  e  qualita'  del  mercato,  libera  concorrenza  e
liberta'  d'impresa,  libera  circolazione  delle  merci,  al fine di
realizzare  le  migliori  condizioni  di  prezzi,  di  efficienza  ed
efficacia   della   rete  distributiva,  nel  rispetto  dei  principi
contenuti nel Titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   d)  tutela  dei   consumatori   in   riferimento   alla   corretta
informazione  e  alla  pubblicizzazione  dei  prezzi,  dei  prodotti,
nonche' delle possibilita' di approvvigionamento:,
   e) valorizzazione  della  funzione  commerciale  per  la  qualita'
sociale della citta' e del territorio.
  3.  Nel  definire  gli  indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove  il  metodo
della   concertazione   con   gli  enti  locali  e  il  principio  di
sussidiarieta',  in  relazione  alla  effettiva  rilevanza  comunale,
intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
  4.  La  Regione  Emilia-Romagna  promuove,  per  lo svolgersi delle
determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della
consultazione e la concertazione con le  Associazioni  d'impresa,  le
Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consurnatori.
  5.  La  Regione,  in  collaborazione con i comuni, le province e le
camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  promuove
un   sistema   coordinato   con   gli   enti  locali  di  conoscenza,
monitoraggio, valutazione dell'entita' e della  qualita'  della  rete
distributiva,   degli   insediamenti   delle  attivita'  commerciali,
dell'occupazione nel settore.