(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 del 10 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del Capo VIII del Titolo V della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa. 2. La Regione Emilia-Romagna promuove la piu' adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali: a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti; b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate; c) trasparenza e qualita' del mercato, libera concorrenza e liberta' d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonche' delle possibilita' di approvvigionamento:, e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualita' sociale della citta' e del territorio. 3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarieta', in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere. 4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consurnatori. 5. La Regione, in collaborazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli enti locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entita' e della qualita' della rete distributiva, degli insediamenti delle attivita' commerciali, dell'occupazione nel settore.