Art. 10. Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale 1. I comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attivita' commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita' e alla mobilita' dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all'art. 14 della legge regionale n. 47 del 1978 o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A individuati in relazione agli specifici valori del contesto. 2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare: a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie; b) le modalita', prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione; c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonche' il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti; d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attivita' commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza; e) specifici divieti di cambio d'uso; f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche. 3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni possono confermare gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15. 4. I comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.