Art. 10.
        Commercio nelle aree di valore storico, archeologico,
                       artistico o ambientale
 
  1.  I  comuni  individuano  gli  immobili, le aree o i complessi di
immobili  e  classificano  le  botteghe  storiche  per  i  quali,  in
relazione  al  particolare  e specifico pregio storico, archeologico,
artistico o ambientale, sono previste  disposizioni  regolamentari  o
urbanistiche  di salvaguardia in relazione all'esercizio di attivita'
commerciali,  anche  al  fine  di  rendere  compatibili   i   servizi
commerciali  con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita' e
alla mobilita' dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione
riguarda le zone A di cui all'art. 14 della legge regionale n. 47 del
1978 o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni  alle
zone A individuati in relazione agli specifici valori del contesto.
  2.  Ferme  restando  le competenze dello Stato in materia di tutela
dei  beni  di  interesse  artistico,  storico  o   archeologico,   le
disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
   a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
   b)  le modalita', prescrizioni e limitazioni del commercio su aree
pubbliche, al fine della sua qualificazione;
   c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e
gli elementi di arredo esterno, nonche' il sistema  di  illuminazione
esterna  nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi
preesistenti;
   d) specifiche deroghe, nel  rispetto  della  legge,  ai  requisiti
igienico-edilizi  relativi  alle  attivita'  commerciali  e  pubblici
esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;
   e) specifici divieti di cambio d'uso;
   f)  la  vocazione  merceologica  determinatasi  nel  tempo   nelle
botteghe storiche.
  3.  Fino  all'emanazione  delle  disposizioni  di cui al comma 2, i
comuni possono confermare gli atti emanati ai sensi dell'art.  4  del
decreto  legge  9  dicembre  1986,  n.  832,  convertito  con legge 6
febbraio 1987, n. 15.
  4. I comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.