Art. 11.
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture
                  di vendita. Concessione edilizia
 
  1. La domanda di apertura di una grande struttura  di  vendita,  di
cui  all'art.  9 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e' inoltrata
al comune competente, unitamente agli  allegati  necessari  alla  sua
valutazione individuati dalla giunta regionale. La domanda e' inviata
in copia alla provincia e alla Regione.
  2.  Il  comune,  entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
provvede   a   richiedere   all'interessato   l'integrazione    della
documentazione  eventualmente  mancante. I termini di cui al presente
articolo sono interrotti fino al ricevimento, da  parte  del  comune,
della documentazione richiesta.
  3.   Il   comune,   entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione completa,  integra  la  documentazione  allegata  alla
domanda,   mediante   la   compilazione   di   apposita  modulistica,
predisposta dalla giunta regionale, ed invia l'intera  documentazione
alla provincia e alla Regione.
  4.  Nel  termine  di  trenta  giorni,  decorrente  dall'invio della
documentazione di cui al comma 3, il comune,  previa  intesa  con  la
Regione  e  la  provincia,  indice  la Conferenza di servizi prevista
all'art. 9 del decreto legislativo n. 114  del  1998,  fissandone  lo
svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
  5.  Della  data  di  indizione  della Conferenza e' data notizia al
richiedente, ai  comuni  contermini  e  a  quelli  appartenenti  alla
medesima  area  sovracomunale  configurabile  come  unico  bacino  di
utenza, alle Organizzazioni dei consumatori,  e  alle  Organizzazioni
provinciali   delle  imprese  del  commercio  e  alle  Organizzazioni
sindacali, alfinche' possano esercitare le facolta' di cui al comma 4
dell'art. 9, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
  6. Qualora  nel  bacino  di  utenza  ricada  anche  una  parte  del
territorio  di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede
il parere non vincolante della  Regione  stessa.  Trascorsi  sessanta
giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.
  7.   Le   domande   relativamente  alle  quali  non  e'  comunicato
provvedimento di diniego decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di
convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.
  8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di
vendita  sia  necessano il rilascio di apposita concessione edilizia,
l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla  domanda  per
l'apeitura   dell'esercizio.   L'emanazione   del   provvedimento  di
concessione edilizia e' successivo o, ove possibile,  contestuale  al
rilascio dell'autorizzazione di apertura.