Art. 12.
                        Criteri di priorita'
 
  1.   Nel   caso   di   domande   concorrenti  nello  stesso  comune
l'autorizzazione all'apertura di una  media  o  grande  struttura  di
vendita e' concessa prioritariamente:
   a)   per   il  settore  alimentare  a  domande  che  prevedono  la
concentrazione  di  preesistenti   medie   o   grandi   strutture   e
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
   b)  per  il  settore  non  alimentare  a  domande che prevedono la
concentrazione di preesistenti  medie  o  grandi  strutture  e  siano
presentate  da  richiedenti  che  abbiano  frequentato  un  corso  di
formazione professionale per il commercio o risultino in possesso  di
adeguata qualificazione.
  2.  In  entrambi  i  settori  di  cui  al  comma  1,  sono comunque
priontarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito
di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.
  3. La giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  definisce le modalita' di assunzione
dell'impegno di cui alla lettera a) del comma  1  e  i  requisiti  di
formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  alla  lettera  g),  comma  1
dell'art.  2, la priorita fra le domande concorrenti nei  settori  di
cui al comma 1 tiene conto altresi' dei seguenti elementi:
   a)  numero  di  occupati che si prevede di riassorbire nella nuova
struttura fra gli  addetti  dipendenti  e  indipendenti,  compresi  i
coadiuvanti,  gia'  inquadrati  nel  settore del commercio nel comune
dove  si  intende  localizzare  la  nuova  struttura  e  nei   comuni
confinanti;
   b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
   c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
   d)  migliore  soluzione  urbanistica e minore impatto territoriale
risultante dallo studio di impatto presentato;
   e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per  la
mitigazione degli impatti.
  5.   Si   considerano   concorrenti  le  domande,  corredate  dalla
prescritta  documentazione,   pervenute   al   comune   prima   dclla
conclusione  della  fase  istruttoria  di  una  domanda  del medesimo
settore merceologico e tipologia dimensionale. Con  riferimento  alle
domande  per  l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria
si ritiene conclusa quando il comune si pronuncia  nel  merito  della
domanda  o  eventualmente  alla maturazione del silenzio assenso. Con
rifenmento  alle  domande  per  l'apertura   di   grandi   strutture,
l'istruttoria  si  ritiene  conclusa  il  giorno antecedente a quello
prefissato per lo svolgimento della Conferenza  dei  servizi  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998.
  6.  In  caso  di  concorrenza  di  domande  i relativi procedimenti
istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni,
durante il quale il comune, relativamente alle medie strutture, o  la
Conferenza   dei   servizi,   relativamente  alle  grandi  strutture,
individua la domanda prioritaria.