Art. 13. Autorizzazioni dovute 1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione: a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq nei comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti comuni; b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a). 2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione e' dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni: a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998; b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accopamento; d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione. 3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti. 4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.