Art. 13.
                        Autorizzazioni dovute
 
  1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti  urbanistici
e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
   a)  all'apertura  di  una media struttura avente una superficie di
vendita non superiore a 1500 mq nei  comuni  aventi  una  popolazione
superiore  a  10.000  abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti
comuni;
   b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura,
nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).
  2. Ai fini di cui al comma 1  il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a)  che  sia  attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno
quattro esercizi rientranti  nei  limiti  dimensionali  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del
1998;
   b)   che   gli   esercizi  accorpati  o  concentrati  siano  stati
autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
per la vendita di generi di largo e generale consumo;
   c) che il  richiedente  si  impegni  al  reimpiego  del  personale
occupato,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, negli
esercizi oggetto di concentrazione o accopamento;
   d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi  la
somma  dei  limiti  massimi  indicati  alla  lettera  d)  del comma 1
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del
numero   degli   esercizi   oggetto   dell'accorpamento    o    della
concentrazione.
  3.  Il  rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
  4. La giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  definisce  le  modalita' e i termini
dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla  lettera  c)  del
comma 2 e i relativi termini.