Art. 16.
    Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
 
  1.  La  giunta   regionale   individua   i   comuni   ad   economia
prevalentemente  turistica  e  le  citta'  d'arte  da sottoporre alla
disciplina dell'art.   12 del decreto legislativo  n.  114  del  1998
prevedendo,  di  norma,  che  detta  disciplina si applichi alle sole
parti del territorio comunale in cui  tali  caratteristiche  appaiono
effettivamente  rilevanti  e  per  i  periodi  del  maggiore afflusso
turistico.
  2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del comune
che  indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi
periodi. Detta proposta  e'  avanzata  previa  concertazione  con  le
associazioni  imprenditoriali,  sindacali  e dei consumatori. Decorsi
tre mesi dall'inizio dei procedimento  di  concertazione,  il  comune
puo' comunque prescinderne.