Art. 17.
          Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
 
  1.  La  Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art.
11 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e di cui alla  legge
regionale   7   dicembre   1992,   n.   45,   iniziative  a  sostegno
dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al  fine
di:
   a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
   b) tutelare gli interessi dei consumatori;
   c)   promuovere   lo  sviluppo  di  campagne  di  informazione  ed
apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per
i consumatori;
   d) predisporre  azioni  specifiche  finalizzate  a  migliorare  la
cooperazione  e la competitivita' delle piccole imprese del commercio
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
   e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di  qualita'
volte  a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la
fiducia del consumatore.
  2. La Regione  coordina  i  propri  interventi  con  le  iniziative
promosse   in   sede  nazionale  dal  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio  e  dell'Artigianato  per   lo   sviluppo   del   commercio
elettronico.