Art. 17. Misure per lo sviluppo del commercio elettronico 1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitivita' delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore. 2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.