Art. 19. Norme di prima attuazione 1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge. 2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 e' prioritario rispetto all'esame delle domande presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine: a) le domande corredate a norma trasmesse dal comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998; b) le restanti domande presentate al comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile 1998. 3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione trasmette alle amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonche' la documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il comune assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge. 4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma 2.