Art. 19.
                      Norme di prima attuazione
 
  1.  Le  domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento,
il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita  sono
esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del decreto
legislativo  n.  114  del 1998, successivamente all'adeguamento degli
strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli articoli 6
e 7 della presente legge.
  2. L'esame delle domande per  l'apertura  di  grandi  strutture  di
vendita   presentate  alla  Regione  prima  del  24  aprile  1998  e'
prioritario   rispetto    all'esame    delle    domande    presentate
successivamente  all'emanazione  delle disposizioni di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 114 del  1998.  In  particolare,  verranno
esaminate nell'ordine:
   a)  le domande corredate a norma trasmesse dal comune alla Regione
per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino  al  24
aprile 1998;
   b)  le  restanti  domande  presentate  al  comune e trasmesse alla
Regione entro il 24 aprile 1998.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  la  Regione  trasmette   alle
amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata
in  vigore  della presente legge, dette domande con indicazione della
relativa data di  ricevimento  da  parte  della  Regione  nonche'  la
documentazione  presentata  a  corredo  di  ogni  domanda.  Il comune
assegna al richiedente un termine non  inferiore  a  sessanta  e  non
superiore  a  novanta  giorni,  a  pena di decadenza, per adeguare la
domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
  4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti  di  cui
alla  lettera  b)  del  comma  3  del  medesimo  articolo  esaminando
prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al  comma
2.