Art. 2. Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali 1. La presente legge da' attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto decreto: a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimita', e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, inifastrutturale e della mobilita'; b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati; c) favorire la crescita di attivita' commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualita' delle citta' e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattivita', vivibilita' e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attivita' commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attivita' ricreative e di spettacolo; d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storicoartistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attivita' commerciali adeguate; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nei comuni minori; f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza; g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete distributiva in riferimento alla disponibilita' di servizi al consumatore; h) favorire opportunita' di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonche' l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico; i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese; l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitivita' e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente; m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 inmateria di commercio su aree pubbliche.