Art. 2.
  Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali
 
  1.  La presente legge da' attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione  e
la   qualificazione   della   rete  distributiva,  nell'ambito  degli
indirizzi di sviluppo  sostenibile  definiti  negli  strumenti  della
programmazione  regionale,  con  l'indicazione dei seguenti indirizzi
generali  per  l'insediamento  delle  attivita'  commerciali   e   in
riferimento  ai  diversi  ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  3
dell'art. 6 di detto decreto:
   a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio  rispetto  alle
esigenze  dell'utenza  e  dei  consumatori,  con particolare riguardo
all'adeguatezza, anche  in  termini  di  servizi  di  prossimita',  e
all'integrazione  della  rete  di  vendita  nel  contesto  sociale  e
ambientale  e  in  relazione   alle   caratteristiche   del   sistema
insediativo, inifastrutturale e della mobilita';
   b)  programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di
vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;
   c) favorire la crescita di attivita' commerciali,  in  particolare
di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualita'
delle citta' e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree
urbane,   la  loro  attrattivita',  vivibilita'  e  sicurezza,  anche
sviluppando  l'integrazione  fra  attivita'   commerciali,   pubblici
esercizi,   artigianato   di  servizio,  attivita'  ricreative  e  di
spettacolo;
   d)  salvaguardare  i  centri  storici  e   le   aree   di   valore
storicoartistico,  consentendo e favorendo la presenza competitiva di
attivita' commerciali adeguate;
   e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva  nelle  zone
di montagna e rurali e nei comuni minori;
   f)  favorire  un  equilibrato  sviluppo  delle  diverse  tipologie
distributive, assicurando il  rispetto  del  principio  della  libera
concorrenza;
   g)  definire  criteri  e  condizioni  per  regolare  obiettivi  di
presenza e sviluppo delle grandi strutture  di  vendita  al  fine  di
contenere   l'uso   del   territorio,  assicurare  le  compatibilita'
ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le  presenze  delle  altre
tipologie  distributive  e  per  valutare  i progetti di insediamento
rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e
della rete distributiva in riferimento alla disponibilita' di servizi
al consumatore;
   h) favorire opportunita' di sinergie e  cooperazione  tra  diverse
tipologie  distributive  e  lo  sviluppo  di  tipologie innovative di
esercizi di vendita, nonche' l'innovazione tecnologica nelle imprese,
con  particolare  riferimento  alla  distribuzione  e  al   commercio
elettronico;
   i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
   l)  promuovere  progetti  di nuova organizzazione e gestione della
logistica che migliorino la  competitivita'  e  conseguano  risultati
positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;
   m)  coordinare  gli  indirizzi  generali  per l'insediamento delle
attivita' commerciali in sede fissa con quanto previsto  dalla  legge
di  attuazione  del  decreto legislativo n. 114 del 1998 inmateria di
commercio su aree pubbliche.