Art. 20.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1.  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto
regionale.  Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale regionale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 4 luglio 1999
                               ERRANI