Art. 3. Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la programmazione della rete distributiva 1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attivita' commerciali, al quale concorrono i comuni e le province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII del Titolo V della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fme i comuni e le province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 2. Il consiglio regionale adotta: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i comuni e per le province di cui all'art. 4; b) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14. 3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle province e dei comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998. 4. La Regione promuove altresi' gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei comuni minori. Essa promuove altresi' l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientate. 5. Le Province, provvedono con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 dcl decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indinzzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socioconomico sostenibile. 6. I comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alta rete distributiva. In particolare: a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998; b) adottano i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6; c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale. 7. Ai fini della prima applicazione, il comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge: a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10; b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.