Art. 3.
  Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi
generali
            per la programmazione della rete distributiva
 
  1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art.  2
la Regione promuove un processo di programmazione degli  insediamenti
delle  attivita'  commerciali,  al  quale  concorrono  i  comuni e le
province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII
del Titolo V della legge regionale 21  aprile  1999,  n.  3  e  dalla
legislazione  regionale  in materia di pianificazione territoriale. A
tal fme i comuni e le  province  provvedono  all'attuazione  di  tali
indirizzi   nell'ambito   dei   propri  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica.
  2. Il consiglio regionale adotta:
   a) entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge  un  atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e
urbanistica  riferiti  al  settore  commerciale,  sulla  base   degli
indirizzi  generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i comuni
e per le province di cui all'art. 4;
   b) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge  un  atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli
obiettivi di  presenza  e  di  sviluppo  delle  grandi  strutture  di
vendita,  secondo  quanto  previsto  alla  lettera  g)  del  comma  1
dell'art.   2,   anche   sulla   base   delle   rilevazioni   fornite
dall'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.
  3.   L'atto  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2  costituisce
riferimento per le scelte delle province e dei comuni in  materia  di
pianificazione  territoriale  per  gli  insediamenti commerciali e di
programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b)
del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi  di
cui all'art.  9 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
  4. La Regione promuove altresi' gli interventi di cui agli articoli
8  e  9  in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e
delle aree  montane,  rurali  e  dei  comuni  minori.  Essa  promuove
altresi'  l'adozione  delle  misure di cui all'art. 10 per le aree di
valore storico, archeologico e ambientate.
  5.  Le  Province,  provvedono  con   il   Piano   territoriale   di
coordinamento  provinciale  (PTCP)  alla  individuazione degli ambiti
territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del  comma
3  dell'art.   6 dcl decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle aree
di cui all'art.    9,  e  a  definire  le  scelte  di  pianificazione
territoriale  per  gli  insediamenti  e  la programmazione della rete
distributiva sulla base degli indinzzi della Regione contenuti  nella
presente   legge   e   delle   strategie  di  sviluppo  socioconomico
sostenibile.
  6. I  comuni,  sulla  base  degli  indirizzi  e  dei  provvedimenti
regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali
danno   attuazione   ai   propri   orientamenti  riguardo  alta  rete
distributiva.  In particolare:
   a)  fissano  i  criteri  per  il rilascio di autorizzazioni per le
medie strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 114 del 1998;
   b) adottano i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6;
   c) adeguano, ove necessario, il  proprio  regolamento  di  polizia
locale.
  7.  Ai fini della prima applicazione, il comune provvede, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) alla perimetrazione e regolamentazione  di  specifiche  aree  o
complessi  o  edifici  localizzati  nei  centri  storici o in aree di
interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali  attuare  le
disposizioni dell'art. 10;
   b)  all'individuazione  delle  aree  in  cui  promuovere  la prima
attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.