Art. 5.
              Pianificazione territoriale e urbanistica
                   degli insediamenti commerciali
 
  1.  I  comuni  individuano  le  aree da destinare agli insediamenti
commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformita'
agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri  regionali  di
cui  all'art.  4.  Le  previsioni  dei  piani  comunali  attengono in
particolare:
   a)  ai  dimensionamenti  della  funzione commerciale delle diverse
tipologie;
   b) alla localizzazione e alla  disciplina  delle  grandi  e  medie
strutture  di  vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP di cui
al comma 2;
   c)  alla  definizione  delle  norme  urbanistiche  attinenti   gli
esercizi  di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni
d'uso degli immobili di  cui  all'art.  2  della  legge  regionale  8
novembre 1988, n. 46.
  2.  Le  province  individuano  con  il PTCP gli ambiti territoriali
sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale,  di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  3  dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 114 del 1998 e  delle  aree  di  cui  all'art.  9,  in
coerenza   con   le  scelte  di  sviluppo  dei  sistemi  insediativi,
ambientali, socio-economici e della mobilita' di cui all'art. 2 della
legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6.  Le  province,  in  attuazione
delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la
programmazione  della  rete  distributiva  secondo quanto previsto al
comma 5 dell'art. 3 e in conformita'  ai  criteri  regionali  di  cui
all'art.  4,  provvedono  in particolare a definire le indicazioni di
natura urbanistica e territoriale per la  localizzazione  delle  aree
per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che,
per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale.
  3.  La  provincia,  quando  la  localizzazione delle aree di cui al
comma 2 ricada  in  comuni  confinanti  con  altre  province,  dovra'
richiederne  preventivamente  il  parere  non vincolante. Le province
confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali
il parere si intendera' dato positivamente.