Art. 5. Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformita' agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare: a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie; b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP di cui al comma 2; c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46. 2. Le province individuano con il PTCP gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio-economici e della mobilita' di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6. Le province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformita' ai criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale. 3. La provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovra' richiederne preventivamente il parere non vincolante. Le province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si intendera' dato positivamente.