Art. 7.
Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneita'
           delle aree commerciali di rilievo sovracomunale
 
  1. Ai fini della verifica dell'idoneita' delle aree  destinate  dai
Piani  regolatori  generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento
di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3,  dell'art.  6,  la
provincia  convoca  una  conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui  partecipano  la  Regione,  la
provincia medesima ed i comuni interessati alle aree sovracomunali di
cui al comma 2.
  2.  Ai  fini  della  preparazione  della conferenza dei servizi, il
comune valuta quali aree destinare alla  localizzazione  di  medie  e
grandi  strutture  di vendita, tra quelle per le quali il PRG vigente
od adottato, preveda  l'insediamento  di  attivita'  commerciali.  Il
comune  provvede  in conformita' ai criteri regionali di cui all'art.
4 ed entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione.  Entro  il
medesimo  termine ed in conformita' ai criteri regionali la provincia
provvede con  apposita  delibera  alla  individuazione  degli  ambiti
territoriali  sovracomunali  rilevanti  ai  fini della pianificazione
territoriale degli insediamenti commerciali secondo  quanto  disposto
dal comma 2 dell'art. 5.
  3.  In  sede  di  conferenza  dei  servizi  i partecipanti valutano
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2
e dei criteri di cui all'art. 4, le  opportunita'  localizzative  dei
comuni  e  gli  effetti  cumulativi  delle  stesse. La conferenza dei
servizi, sentite le  associazioni  maggiormente  rappresentative  del
commercio, sindacali e dei consumatori:
   a)  verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di
rilevanza comunale;
   b) individua gli ambiti idonei per  la  localizzazione  di  grandi
strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale,
indicando   le   eventuali   prescrizioni   o  condizioni  di  natura
urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.
  4. I lavori della conferenza dei servizi si  concludono  entro  180
giorni  dalla  data  di  approvazione  dei  criteri  regionali di cui
all'art.  4. Nel definire irtermine di conclusione dei  lavori  della
conferenza  dei  servizi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 14 della
legge n.  241 del 1990, le amministrazioni partecipanti  stabiliscono
una  fase  preliminare  per  lo  svolgimento  e  la conclusione della
attivita' di cui alla lettera a) del comma 3.
  5. Le determinazioni assunte in  sede  di  conferenza  dei  servizi
costituiscono  adeguamento  degli strumenti urbanistici vigenti dalla
presente legge,  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  6  del  decreto
legislativo n. 114 del 1998.
  6.  In  sede  di  predisposizione del PTCP la provincia verifica ed
aggiorna  le  determinazioni   in   materia   di   programmazione   e
pianificazione  commerciale  di cui al comma 3. Fino all'approvazione
del PTCP le determinazioni assunte in sede di conferenza dei  servizi
costituiscono  parametro  per  l'accertamento di compatibilita' degli
strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della lettera  d)  del
comma 1 dell'art.  2 della legge regionale n. 6 del 1995.