Art. 8.
        Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
 
  1.  I  comuni  approvano  progetti di valorizzazione commerciale di
aree urbane al fine di promuovere il  rilancio  e  la  qualificazione
dell'assetto  commerciale dei centri storici e delle aree di servizio
consolidate.
  2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano  le
aree  urbane  nelle  quali  sussistono  problemi di tenuta della rete
commerciale   tradizionale   e   di   valorizzazione   dell'attivita'
commerciale  e  urbana.  Dette aree possono essere identificate anche
con riferimento ai comparti commerciali omogenei di  cui  alla  legge
regionale 24 maggio 1989, n. 17.
  3.   Il   progetto   di  valorizzazione  commerciale  e'  elaborato
d'iniziativa del comune mediante  la  concertazione  con  i  soggetti
pubblici,  i  privati  interessati,  le  associazioni  del  commercio
maggiormente rappresentative anche in sede locale, le  organizzazioni
dei  consumatori  e  sindacali.   Sono soggetti interessati tutti gli
operatori del settore commercio,  sia  in  sede  fissa  che  su  aree
pubbliche,  compresi  gli  esercenti attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla legge 25  agosto  1991,  n.  287,  gli
esercenti  attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e
tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal  comune.
Nell'elaborazione   del  progetto  il  comune  esamina  le  politiche
pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e  l'efficacia
degli  strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio
e  qualificazione  dell'area  stessa  e  dell'insieme  di   attivita'
economiche in essa presenti.
  4.   Il   progetto   di   valorizzazione   commerciale  prevede  la
realizzazione di opere infrastrutturali  e  di  arredo  urbano  o  di
rilevante riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:
   a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
   b)  il  riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove
attivita', o il potenziamento di quelle esistenti;
   c) la formazione di nuovi complessi commerciali di  vicinato  come
definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 4;
   d) l'attuazione di azioni di promozione;
   e)  l'individuazione  di  una struttura per la gestione coordinata
degli interventi sul territono.
  5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto  all'interno
di   un   progetto   di   riqualificazione  urbana  si  applicano  le
disposizioni  in  materia  di  procedimento  previste   dalla   legge
regionale 3 luglio 1998, n. 19.
  6.  Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.
  7. Il comune, sulla base del progetto, puo':
   a)   incentivare  la  qualificazione  delle  attivita'  economiche
esistenti o il loro addensamento;
   b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale,
artigianale o pubblico esercizio  ad  altri  usi  che  comportino  la
cessazione delle attivita'.
  8.  Ai  fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il comune
puo':
   a) utilizzare la fiscalita' locale;
   b) utilizzare la  monetizzazione  o  ridefinizione  dei  requisiti
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.
4;
   c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche
o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.
  9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma
3   dell'art.   6   del   decreto   legislativo   n.  114  del  1998,
l'individuazione, con atto del consiglio comunale, delle aree  urbane
di  cui  al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale
il comune, nella fase di prima applicazione di  detto  decreto,  puo'
sospendere  o  inibire  gli  effetti della comunicazione all'apertura
degli esercizi di vicinato,  sulla  base  di  specifiche  valutazioni
circa  l'impatto  dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul
tessuto urbano  in  relazione  agli  obiettivi  del  progetto.  Detta
sospensione  o  inibizione  puo' essere stabilita fino all'attuazione
del progetto e comunque per una durata massima di due anni.
  10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di  prima
applicazione  del  decreto  legislativo n. 114 del 1998, si intendono
quattro anni dalla sua pubblicazione.
  11. La Regione attribuisce  titolo  di  priorita'  agli  interventi
compresi  nei  progetti di valorizzazione di cui al presente articolo
ai fini della concessione di contributi di cui alla  legge  regionale
n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente
articolo  con  quelli  previsti  da altre leggi regionali che possono
applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra
i diversi canali di finanziamento.