Art. 8. Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane 1. I comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. 2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita' commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17. 3. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato d'iniziativa del comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercenti attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal comune. Nell'elaborazione del progetto il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attivita' economiche in essa presenti. 4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere: a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani; b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attivita', o il potenziamento di quelle esistenti; c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4; d) l'attuazione di azioni di promozione; e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territono. 5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19. 6. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti. 7. Il comune, sulla base del progetto, puo': a) incentivare la qualificazione delle attivita' economiche esistenti o il loro addensamento; b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attivita'. 8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il comune puo': a) utilizzare la fiscalita' locale; b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4; c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi. 9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il comune, nella fase di prima applicazione di detto decreto, puo' sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione puo' essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due anni. 10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione. 11. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo ai fini della concessione di contributi di cui alla legge regionale n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.