Art. 9.
        Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi
               nelle zone montane e nei comuni minori
 
  1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei  centri  minori  e  nei
nuclei  abitati  di  cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 114 del 1998 nei quali non  risulti  possibile
garantire  un'adeguata  presenza  di  esercizi  di vicinato, i comuni
favoriscono la presenza di esercizi  commerciali  polifunzionali  nei
quali  l'attivita'  commerciale  puo  essere  associata  a  quella di
pubblico esercizio  e  ad  altri  servizi  di  interesse  collettivo,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
  2.  Ai  fini  della  concessione  di  contributi  di cui alla legge
regionale n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di  priorita'
agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifinzionali.
  3,  Con  successiva  legge regionale saranno previste esenzioni dai
tributi regionali.