Art. 9. Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori 1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attivita' commerciale puo essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. 2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla legge regionale n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifinzionali. 3, Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.