Art. 11. Consiglio di amministrazione dell'ARET 1. Il consiglio di amministrazione dell'ARET e' composto da sette componenti di cui due nominati dalla giunta regionale, con funzioni di presidente e vice presidente, su designazione del componente la giunta preposto al settore lavori pubblici e politica della casa e cinque nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre, ed e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina. 2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti: aver svolto mansioni di direzione a amministrazione della pubblica amministrazione o nella amministrazione di aziende pubbliche o private; esperienza nel campo dell'edilizia residenziale. 3. La prima riunione di insediamento del CDA e' convocata dal componente la giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e politica della casa entro trenta giorni dalla nomina dei componenti. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e deve essere rinnovato entro quarantacinque giorni dalla scadenza. 5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno 3 consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il Vice presidente o il consigliere piu' anziano per nomina o, a parita' di anzianita' di nomina, per eta', comunica immediatamente al presidente della giunta regionale la cessazione dalla carica di consigliere. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile. Il CDA dell'ARET deve essere ricostituito entro 60 giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di nomine provvede il presidente della giunta regionale entro i successivi 30 giorni. 7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalita' e i compiti dell'ARET. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle comunita montane, i sindaci ed i componenti delle giunte comunali, provinciali e delle comunita' montane della Regione Abruzzo. 8. Ai componenti il consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti indennita' mensili di carica: presidente: 35% dell'indennita' di carica dei consiglieri regionali; Vice presidente: 30% dell'indennita' di carica dei consiglieri regionali; Altri componenti: 15% dell'indennita' di carica dei consiglieri regionali; il livello dell'indennita' prevista per il presidente e per il Vice presidente e' raddoppiato nel caso in cui essi svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.