Art. 11.
               Consiglio di amministrazione dell'ARET
    1. Il consiglio di amministrazione dell'ARET e' composto da sette
componenti  di  cui due nominati dalla giunta regionale, con funzioni
di  presidente  e  vice presidente, su designazione del componente la
giunta  preposto  al  settore lavori pubblici e politica della casa e
cinque  nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre, ed
e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro
trenta giorni dalla data di nomina.
    2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti:
      aver  svolto  mansioni  di  direzione  a  amministrazione della
pubblica amministrazione o nella amministrazione di aziende pubbliche
o private;
      esperienza nel campo dell'edilizia residenziale.
    3.  La  prima  riunione  di insediamento del CDA e' convocata dal
componente  la giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e
politica della casa entro trenta giorni dalla nomina dei componenti.
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione dura in carica cinque anni
dalla   data   di   insediamento   e   deve  essere  rinnovato  entro
quarantacinque giorni dalla scadenza.
    5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla
carica  di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano
in   carica   fino   alla   scadenza   ordinaria   del  consiglio  di
amministrazione.
    6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino
dalla  carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno 3
consiglieri.  Il presidente del consiglio di amministrazione, il Vice
presidente  o  il consigliere piu' anziano per nomina o, a parita' di
anzianita' di nomina, per eta', comunica immediatamente al presidente
della  giunta regionale la cessazione dalla carica di consigliere. Il
presidente  della  giunta  regionale  con proprio decreto dichiara la
decadenza  del  consiglio  e  nomina  un  commissario  per un periodo
massimo  di  90  giorni non prorogabile. Il CDA dell'ARET deve essere
ricostituito  entro  60  giorni  dalla dichiarazione di decadenza; in
carenza di nomine provvede il presidente della giunta regionale entro
i successivi 30 giorni.
    7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le
cause  di incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalla normativa
statale  e  regionale  in  materia, e comunque quelle che determinano
situazioni  di  oggettivo conflitto di interessi con le finalita' e i
compiti  dell'ARET.  Non possono essere nominati membri del consiglio
di  amministrazione,  i  parlamentari,  i  consiglieri  regionali,  i
presidenti  delle  province  e delle comunita montane, i sindaci ed i
componenti  delle  giunte  comunali,  provinciali  e  delle comunita'
montane della Regione Abruzzo.
    8.  Ai componenti il consiglio di amministrazione sono attribuite
le seguenti indennita' mensili di carica:
      presidente:  35%  dell'indennita'  di  carica  dei  consiglieri
regionali;
      Vice  presidente: 30% dell'indennita' di carica dei consiglieri
regionali;
      Altri componenti: 15% dell'indennita' di carica dei consiglieri
regionali;
      il  livello dell'indennita' prevista per il presidente e per il
Vice  presidente  e'  raddoppiato  nel  caso  in  cui  essi  svolgano
attivita'   lavorativa   non   dipendente  o  che,  quali  lavoratori
dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.