Art. 12.
 Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione dell'ARET
    1.  Il  consiglio  di amministrazione dell'ARET opera nell'ambito
degli   indirizzi   stabiliti  dal  consiglio  regionale.  Spetta  al
consiglio di amministrazione:
      a) deliberare    la   proposta   di   Statuto   da   sottoporre
all'approvazione della Regione;
      b) approvare i regolamenti interni;
      c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali
verificandone  l'attuazione,  anche  mediante relazioni semestrali da
inviare alla giunta regionale;
      d) approvare  i  bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale,  il  piano-programma  e  il bilancio di esercizio quali atti
fondamentali dell'ARET;
      e) nominare il direttore;
      f) definire   i  piani  annuali  e  pluriennali  di  attivita',
compreso il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli
alloggi   proposto   dalle  ATER,  ed  approvare  gli  interventi  da
realizzare per la loro attuazione;
      g) deliberare   la   struttura  organizzativa  dell'Ente  e  la
dotazione di personale;
      h) deliberare la partecipazione dell'azienda a societa', enti e
consorzi,  e  la  costittizione  di  apposite  societa' per azioni da
sottoporre all'autorizzazione regionale;
      i) approvare  le  disposizioni applicative della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni, e delle leggi regionali
attuative e vigilare sulla loro applicazione;
      l) deliberare    quant'altro   statutariamente   previsto   per
l'attivita' dell'ente.
    2.  Le  funzioni  di  segretario del consiglio di amministrazione
sono  svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con
funzioni direttive.