Art. 12. Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione dell'ARET 1. Il consiglio di amministrazione dell'ARET opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale. Spetta al consiglio di amministrazione: a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione; b) approvare i regolamenti interni; c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla giunta regionale; d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ARET; e) nominare il direttore; f) definire i piani annuali e pluriennali di attivita', compreso il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi proposto dalle ATER, ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione; g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale; h) deliberare la partecipazione dell'azienda a societa', enti e consorzi, e la costittizione di apposite societa' per azioni da sottoporre all'autorizzazione regionale; i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione; l) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attivita' dell'ente. 2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.