Art. 13.
                        Presidente dell'ARET
    1.  Il  presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'azienda,
convoca   e   presiede  il  consiglio  di  amministrazione,  assicura
l'attuazione  degli  indirizzi  fissati  dal consiglio, tende al buon
funzionamento    dell'azienda    e   vigila   sull'esecuzione   delle
deliberazioni.
    2.  Il  presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio
di amministrazione e, in caso di necessita' ed urgenza, adotta, sotto
la   propria  responsabilita',  i  provvedimenti  di  competenza  del
consiglio,  che  devono  essere  sottoposti  all'esame  del consiglio
stesso nella prima adunanza successiva.
    3.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del presidente, le sue
funzioni  sono  esercitate  dal vice presidente o, in caso di assenza
del  vice  presidente,  dal  consigliere piu' anziano per nomina e, a
parita' di anzianita' di nomina, per eta'.