Art. 14. Direttore dell'ARET 1. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed e' scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti, societa', aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea. 2. Il rapporto di lavoro del direttore, regolato da contratto di diritto privato, e' a tempo determinato con una durata massima di anni cinque e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico puo' essere rinnovato ma non puo' comunque protrarsi oltre il 65o anno di eta'. Il presidente stipula il contratto o lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarita' amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori. 3. Il trattamento economico del direttore e' deterininato con delibera del consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato. 4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il direttore e' responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il direttore: a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte; b) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di amministrazione; e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilita' delle relative procedure; f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento; g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalita', l'economicita e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda; h) se delegato dal presidente, rappresenta in giudizio l'azienda con facolta' di conciliare e transigere; i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto. 5. Il direttore puo' con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti del consiglio di amministrazione. 6. L'incarico di direttore non e' compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attivita' dell'ARET o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilita' sono comunque definite all'interno dello statuto. 7. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.