Art. 14.
                         Direttore dell'ARET
    1.  Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, deve
possedere  idonei  titoli  professionali  e comprovata esperienza nel
settore  ed  e'  scelto  tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da
almeno  un  quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o
dirigenza  in  pubbliche  amministrazioni,  enti,  societa',  aziende
pubbliche  o  private  di  grande  rilevanza  e  di  adeguato livello
territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea.
    2.  Il rapporto di lavoro del direttore, regolato da contratto di
diritto  privato,  e'  a  tempo determinato con una durata massima di
anni  cinque  e  si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico
puo'  essere  rinnovato  ma  non puo' comunque protrarsi oltre il 65o
anno  di  eta'. Il presidente stipula il contratto o lo risolve anche
anticipatamente  su  conforme deliberazione motivata del consiglio di
amministrazione,   qualora   risultino   dal  bilancio  di  esercizio
rilevanti  perdite  derivanti dall'attivita' di gestione o in caso di
violazione  di  leggi  o  di irregolarita' amministrative e contabili
rilevate dal collegio dei revisori.
    3.  Il  trattamento  economico  del direttore e' deterininato con
delibera  del  consiglio  di amministrazione con riferimento a quello
della dirigenza del settore privato.
    4.  Al  direttore  spetta  la  gestione  finanziaria,  tecnica ed
amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'azienda  verso  l'esterno,  mediante  autonomi  poteri di spesa, di
organizzazione  delle  risorse umane e strutturali e di controllo. Il
direttore e' responsabile della gestione e dei relativi risultati. In
particolare il direttore:
      a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa
alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;
      b) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
      c) cura   gli   atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
      d) predispone  il  piano  programma,  i  bilanci  di previsione
annuale  e  pluriennale  ed il bilancio di esercizio da sottoporre al
consiglio di amministrazione;
      e) presiede  le  commissioni  di  gara  e  di concorso ed ha la
responsabilita' delle relative procedure;
      f) stipula  i contratti e provvede agli acquisti in economia ed
alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
      g) dirige  il  personale  e  organizza i servizi assicurando la
funzionalita',    l'economicita    e   la   rispondenza   dell'azione
tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda;
      h) se   delegato   dal   presidente,  rappresenta  in  giudizio
l'azienda con facolta' di conciliare e transigere;
      i) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  conferitegli dalla
legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.
    5.  Il  direttore  puo'  con proprio provvedimento delegare parte
delle  funzioni  proprie  ad  altri  dirigenti, ferma restando la sua
responsabilita' nei confronti del consiglio di amministrazione.
    6.  L'incarico  di  direttore  non  e'  compatibile con quello di
amministratore  di  istituzioni  ed  enti  che  abbiano  parte  nelle
attivita'  dell'ARET  o  con  incarichi  che determinino un oggettivo
conflitto  di  interessi;  le incompatibilita' sono comunque definite
all'interno dello statuto.
    7.  Per  i  soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o
degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico
di direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.