Art. 15. Comitato tecnico 1. E' istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante di ogni ATER, designato dal consiglio di amministrazione scelto tra i dipendenti dell'azienda, presieduto dal presidente dell'ARET o suo delegato; il Comitato puo' essere integrato da altri componenti il cui numero, non superiore a tre, e professione e' individuato dal C.D.A. dell'ARET. 2. Il Comitato esprime pareri sugli atti o qualsiasi argomento di competenza delle aziende che i rispettivi consigli di amministrazione ritengono opportuno acquisire per le relative valutazioni. 3. Ai componenti il Comitato tecnico e' corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, il cui ammontare e' determinato dal consiglio di amministrazione dell'ARET, e che, comunque, non puo' superare il 70% del gettone corrisposto al consigliere regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari, oltre al rimborso delle spese e l'indennita' di missione se dovuti.