Art. 15.
                          Comitato tecnico
    1. E' istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante
di ogni ATER, designato dal consiglio di amministrazione scelto tra i
dipendenti  dell'azienda,  presieduto  dal presidente dell'ARET o suo
delegato;  il  Comitato  puo' essere integrato da altri componenti il
cui  numero,  non  superiore  a tre, e professione e' individuato dal
C.D.A. dell'ARET.
    2. Il Comitato esprime pareri sugli atti o qualsiasi argomento di
competenza delle aziende che i rispettivi consigli di amministrazione
ritengono opportuno acquisire per le relative valutazioni.
    3. Ai componenti il Comitato tecnico e' corrisposto un gettone di
presenza,  per  ogni  seduta,  il  cui  ammontare  e' determinato dal
consiglio  di  amministrazione  dell'ARET,  e che, comunque, non puo'
superare  il 70% del gettone corrisposto al consigliere regionale per
ogni  presenza nelle sedute consiliari, oltre al rimborso delle spese
e l'indennita' di missione se dovuti.