Art. 17.
               Consiglio di amministrazione dell'ATER
    1. Il consiglio di amministrazione dell'ATER e' composto da sette
componenti  di  cui due, rispettivamente con funzioni di presidente e
di  vice  presidente  nominati dalla giunta regionale su designazione
del  componente  la  giunta  preposto  al  Settore  lavori pubblici e
politica  della  casa,  due nominati dal consiglio regionale con voto
limitato  ad  uno,  e  tre  eletti dall'assemblea dei sindaci facenti
parte dell'ATER, con voto limitato a due.
    2.   La   prima   riunione   di  insediamento  del  consiglio  di
amministrazione  e'  convocata  dal  componente  la  giunta regionale
preposto  al  Settore  lavori pubblici e politica della casa entro 30
giorni dalla nomina dei componenti.
    3.  Il  consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a
partire  dalla  data di insediamento e deve essere rinnovato entro 45
giorni dalla scadenza.
    4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla
carica  di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano
in   carica   fino   alla   scadenza   ordinaria   del  consiglio  di
amministrazione.
    5. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino
dalla  carica,  per  dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno
tre  consiglieri.  Il presidente del consiglio di amministrazione, il
vice   presidente   o  un  consigliere,  comunica  immediatamente  al
presidente  della  giunta  regionale  la  cessazione  dalla carica di
consigliere. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto
dichiara  la  decadenza  del consiglio e nomina un commissario per un
periodo massimo di 90 giorni non prorogabile.
    6.  Il  C.D.A.  dell'ATER deve essere ricostituito entro sessanta
giorni  dalla  dichiarazione  di  decadenza;  in  carenza  di  nomine
provvede  il  presidente  della  giunta  regionale entro i successivi
trenta giorni.
    7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le
cause  di incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalla normativa
statale  e  regionale  in  materia, e comunque quelle che determinano
situazioni  di  oggettivo conflitto di interessi con le finalita' e i
compiti dell'ATER.
    8.  Ai componenti il consiglio di amministrazione sono attribuite
le seguenti indennita' mensili di carica:
      presidente:  35%  dell'indennita'  di  carica  dei  consiglieri
regionali;
      vice presidente: 30% dell'indennita' di' carica dei consiglieri
regionali;
      altri componenti: 15% dell'indennita' di carica dei consiglieri
regionali;
il  livello  dell'indennita' prevista per il presidente e per il vice
presidente  e'  raddoppiato  nel  caso  in cui essi svolgano attivita
lavorativa  non  dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano
collocati in aspettativa non retribuita.