Art. 18.
 Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione dell'ATER
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  opera  sulla  base  degli
indirizzi  stabiliti  dal consiglio regionale. Spetta al consiglio di
amministrazione:
      a) deliberare    la   proposta   di   Statuto   da   sottoporre
all'approvazione della Regione;
      b) approvare i regolamenti interni;
      c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali
verificandone  l'attuazione,  anche  mediante relazioni semestrali da
inviare alla giunta regionale;
      d) approvare  i  bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale,  il  piano-programma  e  il bilancio di esercizio quali atti
fondamentali dell'ATER;
      e) nominare il direttore;
      f) definire  i  piani  annuali  e  pluriennali  di attivita' ed
approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
      g) deliberare   la   struttura  organizzativa  dell'ente  e  la
dotazione di personale;
      h) deliberare la partecipazione dell'azienda a societa', enti e
consorzi, e la costituzione di apposite S.p.a., anche minoritarie;
      i) approvare  le  disposizioni applicative della legge 7 agosto
1990  n.  241  e  successive  modificazioni,  e delle leggi regionali
attuative e vigilare sulla loro applicazione;
      j) proporre   all'ARET   il  programma  di  reinvestimento  dei
proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;
      k)   deliberare   quant'altro   statuariamente   previsto   per
l'attivita' dell'ente.
    2.  Le  funzioni  di  segretario del consiglio di amministrazione
sono  svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con
funzioni direttive.