Art. 2.
                         Trasformazione IACP
    1.  Gli  Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) della Regione
sono  trasformati  con  le  modalita previste nei successivi articoli
negli  enti  di  cui al successivo art. 3 che subentrano nei rapporti
attivi e passivi secondo le modalita' stabilite nella presente legge.