Art. 21.
       Collegio dei revisori dei conti dell'ARET e delle ATER
    1.  Il  consiglio  regionale  elegge  con voto limitato a due, un
Collegio  dei revisori composta, per l'ARET e le ATER, da tre membri,
di  cui  uno  con  funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili.
    2.  Al  Collegio  dei  revisori  si  applicano le norme di cui al
decreto  del  presidente  della Repubblica n. 902 del 4 ottobre 1986,
circa    la    durata    dell'incarico   e   cause   di   cessazione,
l'incompatibilita'  e  l'ineleggibilita',  il  suo  funzionamento,  i
limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilita'.
Il  relativo  compenso  e'  determinato  dai  rispettivi  consigli di
amministrazione.