Art. 21. Collegio dei revisori dei conti dell'ARET e delle ATER 1. Il consiglio regionale elegge con voto limitato a due, un Collegio dei revisori composta, per l'ARET e le ATER, da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 902 del 4 ottobre 1986, circa la durata dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilita' e l'ineleggibilita', il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilita'. Il relativo compenso e' determinato dai rispettivi consigli di amministrazione.