Art. 22.
            Finanza e Contabilita' dell'ARET e delle ATER
    1.  Sono  fondamentali  i  seguenti  atti  di pianificazione e di
gestione:
      a) un  piano-programma  che  fissa  le  scelte ed individua gli
obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal consiglio regionale; in
particolare nel piano programma devono essere illustrati:
      il  programma  pluriennale degli investimenti e le modalita' di
finanziamento;
      i livelli di erogazione dei servizi;
      gli indici di produttivita' aziendale;
      le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni,
tenendo canto delle norme previste nella legge 25 ottobre 1996, n. 96
e successive modificazioni;
      b) il  bilancio  pluriennale di previsione, redatto in coerenza
con  le  scelte e gli obiettivi fissati dal consiglio regionale e del
piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con
le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
      c)  il  bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di
esercizio  composto  dallo  stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla   nota   integrativa,   redatta  in  conformita'  dei  principi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
    2.  Le  scritture  contabili devono consentire la rilevazione dei
costi  delle  attivita'  espletate  e  dei  servizi  prestati  e  dei
corrispettivi  introitati nonche' le variazioni negli elementi attivi
e  passivi  patrimoniali  raggruppati  secondo  il  modello  di conto
economico  e  di  stato  patrimoniale  previsti dal bilancio tipo. La
contabilita'  generale  e'  strutturata  in  maniera  da garantire le
stesse  informazioni  fornite  dalle societa' private seguendo, nella
redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili.
    3.  La  contabilita'  analitica  deve fornire le informazioni per
razionalizzare  le  scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai
ricavi, specificando in particolare:
      a) la quota dei costi generali non ripartibili;
      b) la  quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia
delle attivita' espletate e dei servizi prestati;
      c) la differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati
ed i canoni in concreto applicati.