Art. 23.
                       Fonti di finanziamento
    1.  L'ARET  provvede  al  raggiungimento  degli  scopi mediante i
proventi  derivanti  dalle attivita' di cui all'art. 8 della presente
legge.
    2.  La  giunta  regionale  in  relazione all'andamento gestionale
delle singole ATER puo' stabilire una quota percentuale dei canoni di
locazione  di  cui  alla  legge  regionale  25 ottobre  1996, n. 96 e
successive modificazioni, da corrispondere all'ARET.
    3.   Le  ATER  provvedono  al  raggiungimento  dei  propri  scopi
mediante:
      a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica  di  cui  alla  legge  regionale  25 ottobre  1996,  n. 96 e
successive modificazioni ed integrazioni;
      b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi
di  edilizia  residenziale  pubblica,  nella  misura  stabilita dalla
giunta regionale;
      c) l'alienazione   del   patrimonio   immobiliare   secondo  la
normativa nazionale e regionale vigente;
      d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attivita' previste al
precedente art. 8.