Art. 23. Fonti di finanziamento 1. L'ARET provvede al raggiungimento degli scopi mediante i proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 8 della presente legge. 2. La giunta regionale in relazione all'andamento gestionale delle singole ATER puo' stabilire una quota percentuale dei canoni di locazione di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni, da corrispondere all'ARET. 3. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni; b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla giunta regionale; c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente; d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attivita' previste al precedente art. 8.