Art. 24.
Vigilanza  -  Controllo  sugli  atti e sugli organi dell'ARET e delle
                                ATER
    1.  La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal
consiglio  regionale,  esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e
puo' disporre le ispezioni e verifiche.
    2.  Sono  soggetti  a  controllo  di  legittimita' da parte della
giunta regionale i seguenti atti dell'ARET e delle ATER:
      a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
      b) il bilancio di previsione e di esercizio.
    3.  In  caso di impossibilita' di funzionamento, di violazioni di
norme  di  legge e di regolamento o di irregolarita' amministrative e
contabili,   ovvero  nel  caso  di  significative  perdite  derivanti
dall'attivita'  di  gestione, con decreto del presidente della giunta
regionale,  su deliberazione della giunta, vengono sciolti i consigli
di   amministrazione   dell'ARET   e   delle   ATER.  Con  lo  stesso
provvedimento  e'  nominato  un commissario per la gestione ordinaria
degli  enti  fino alla nomina dei nuovi organi. La normale efficienza
economica-finanziaria e' comunque da ritenersi compromessa quando per
due anni consecutivi gli enti denuncino a consuntivo un disavanzo.
    4.  Per  le  modalita' e tempi per il controllo di cui al punto 2
del  presente  articolo  si  applicano  le norme previste nella legge
regionale  n.  24  dell'8 giugno  1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.