Art. 24. Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER 1. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e puo' disporre le ispezioni e verifiche. 2. Sono soggetti a controllo di legittimita' da parte della giunta regionale i seguenti atti dell'ARET e delle ATER: a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale; b) il bilancio di previsione e di esercizio. 3. In caso di impossibilita' di funzionamento, di violazioni di norme di legge e di regolamento o di irregolarita' amministrative e contabili, ovvero nel caso di significative perdite derivanti dall'attivita' di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta, vengono sciolti i consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER. Con lo stesso provvedimento e' nominato un commissario per la gestione ordinaria degli enti fino alla nomina dei nuovi organi. La normale efficienza economica-finanziaria e' comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi gli enti denuncino a consuntivo un disavanzo. 4. Per le modalita' e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n. 24 dell'8 giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.