Art. 25.
                        Controllo di gestione
    1.   Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  obiettivi
programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ARET
e  le  ATER  applicano  il controllo di gestione secondo le modalita'
stabilite   dal   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni,  dai  propri  statuti e dal regolamento di
contabilita'.
    2.  Il  controllo  di  gestione deve consentire la verifica dello
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmati, la qualita' dei
servizi  offerti,  la  funzionalita'  dell'organizzazione  dell'ente,
l'efficacia,    l'efficienza    ed   il   livello   di   economicita'
nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.