Art. 25. Controllo di gestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ARET e le ATER applicano il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dai propri statuti e dal regolamento di contabilita'. 2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.