Art. 26. Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER 1. Con decorrenza da un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte dell'ARET e delle ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale e' quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) FEDERCASA. 2. Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sara' collocato presso le amministrazioni del comparto Regione-enti locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilita'. Al termine delle procedure di mobilita' il personale rimasto privo di collocazione e' inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo. 3. Il personale dell'ARET e' reclutato prioritariamente e per mobilita' volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed inoltre nell'ambito del personale del comparto regioni-enti locali. 4. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli istituti autonomi per le case popolari per l'assunzione di personale le cui procedure siano imziate alla data di entrata in vigore della presente legge.