Art. 26.
Trattamento  normativo  ed  economico del personale dell'ARET e delle
                                ATER
    1.  Con  decorrenza  da  un anno dalla data di approvazione delle
dotazioni  organiche  da  parte  dell'ARET e delle ATER la disciplina
generale  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento  economico del
personale  e'  quella  risultante  dai  vigenti  contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  del  personale  della  Confederazione italiana
servizi pubblici enti locali (CISPEL) FEDERCASA.
    2.   Il   personale   che   risultasse   in   esubero  a  seguito
dell'approvazione delle dotazioni organiche sara' collocato presso le
amministrazioni   del   comparto  Regione-enti  locali,  mediante  le
procedure  previste  dalle  norme  per la mobilita'. Al termine delle
procedure  di mobilita' il personale rimasto privo di collocazione e'
inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.
    3.  Il  personale  dell'ARET  e' reclutato prioritariamente e per
mobilita' volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed
inoltre nell'ambito del personale del comparto regioni-enti locali.
    4.  Sono  fatti  salvi i concorsi banditi dagli istituti autonomi
per  le  case popolari per l'assunzione di personale le cui procedure
siano imziate alla data di entrata in vigore della presente legge.