Art. 27. Norme di prima applicazone 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'insediamento dei consigli di amministrazione delle ATER, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, designato dal componente la giunta preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, viene nominato un Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione con il compito di provvedere, nel termine di 60 giorni dall'insediamento, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla giunta regionale. 2. Dalla data di nomina del commissario straordinario, gli organi in carica, ad eccezione del collegio sindacale, cessano la loro funzione. 3. Non possono essere nominati commissari straordinari i parlamentari, i consiglieri regionali, comunali e provinciali, i sindaci ed i componenti le giunte municipali, i presidenti delle province ed i componenti le giunte provinciali, i presidenti ed i componenti le giunte delle comunita' montane. 4. Qualora il commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione entro i successivi 10 giorni. 5. Ai commissari straordinari e' corrisposto un compenso pari a quello percepito dai presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina del commissario stesso. 6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui al comma 1, e' altresi' nominato un commissario ad acta presso ciascun ATER con il compito di provvedere entro il 31 ottobre 1999 al ricalcolo dei canoni di locazione a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 tenendo conto che la categoria catastale attribuibile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' "A 4", valevole ai soli fini del ricalcolo stesso del canone. 7 Il commissario ad acta, d'ufficio, sentite le associazioni degli assegnatari e inquilini, avvalendosi del personale dipendente, provvede inoltre a verificare lo stato di manutenzione degli alloggi. Qualora venga accertato uno stato di manutenzione piu' favorevole agli inquilini rispetto a quello attribuito dagli istituti, esso retroagisce alla data di efficacia delle norme dettate dalla predetta legge regionale n. 55/1986, relativamente alla determinazione dei canoni di locazione. 8. Il commissario ad acta redige in termini finanziari un documento finale contenente le risultanze della verifica. La giunta regionale, su proposta del settore lavori pubblici e politica della casa, d'intesa con le ATER, adotta, qualora necessario, un piano di risanamento indicante le modalita' di copertura dell'eventuale debito anche nendo conto dei rientri di cui all'art. 25, terzo comma, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 513 e della quota, utilizzabile per il ripiano dei disavanzi, relativa alle somme introitate per effetto della vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 9. Al commissario ad acta di cui al precedente comma 6 e' corrisposto un compenso pari a quello spettante al consigliere di amministrazione dell'ATER previsto dalla presente legge.