Art. 27.
                     Norme di prima applicazone
    1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  e  fino all'insediamento dei consigli di amministrazione delle
ATER,  con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme
delibera della giunta, designato dal componente la giunta preposto al
settore  lavori  pubblici  e  politica  della casa, viene nominato un
Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti
i  poteri  relativi  agli  atti  di  ordinaria amministrazione con il
compito  di  provvedere,  nel termine di 60 giorni dall'insediamento,
alla  ricognizione  dei  beni  patrimoniali  e  dei rapporti attivi e
passivi  dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo
rendiconto finale da inviare alla giunta regionale.
    2. Dalla data di nomina del commissario straordinario, gli organi
in  carica,  ad  eccezione  del  collegio  sindacale, cessano la loro
funzione.
    3.   Non   possono  essere  nominati  commissari  straordinari  i
parlamentari,  i  consiglieri  regionali,  comunali  e provinciali, i
sindaci  ed  i  componenti  le  giunte municipali, i presidenti delle
province  ed  i  componenti  le giunte provinciali, i presidenti ed i
componenti le giunte delle comunita' montane.
    4.  Qualora  il  commissario straordinario cessi dalla carica per
qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione entro i successivi 10
giorni.
    5.  Ai  commissari straordinari e' corrisposto un compenso pari a
quello  percepito  dai  presidenti  dei  rispettivi IACP alla data di
nomina del commissario stesso.
    6.  Entro  30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con  le  procedure  di  cui  al  comma  1,  e'  altresi'  nominato un
commissario  ad acta presso ciascun ATER con il compito di provvedere
entro  il  31 ottobre 1999 al ricalcolo dei canoni di locazione a far
data  dall'entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1986,
n.  55  tenendo  conto  che  la categoria catastale attribuibile agli
alloggi  di edilizia residenziale pubblica e' "A 4", valevole ai soli
fini del ricalcolo stesso del canone.
    7  Il  commissario  ad  acta,  d'ufficio, sentite le associazioni
degli  assegnatari e inquilini, avvalendosi del personale dipendente,
provvede inoltre a verificare lo stato di manutenzione degli alloggi.
Qualora  venga  accertato  uno  stato di manutenzione piu' favorevole
agli  inquilini  rispetto  a  quello  attribuito dagli istituti, esso
retroagisce alla data di efficacia delle norme dettate dalla predetta
legge  regionale  n.  55/1986,  relativamente alla determinazione dei
canoni di locazione.
    8.  Il  commissario  ad  acta  redige  in  termini  finanziari un
documento  finale  contenente le risultanze della verifica. La giunta
regionale,  su  proposta del settore lavori pubblici e politica della
casa,  d'intesa  con le ATER, adotta, qualora necessario, un piano di
risanamento indicante le modalita' di copertura dell'eventuale debito
anche  nendo  conto  dei  rientri  di  cui  all'art. 25, terzo comma,
lettera  d)  della  legge  8 agosto  1977,  n.  513  e  della  quota,
utilizzabile  per  il  ripiano  dei  disavanzi,  relativa  alle somme
introitate  per effetto della vendita degli alloggi di cui alla legge
24 dicembre 1993, n. 560.
    9.  Al  commissario  ad  acta  di  cui  al  precedente comma 6 e'
corrisposto  un  compenso  pari  a quello spettante al consigliere di
amministrazione dell'ATER previsto dalla presente legge.