Art. 28. Primo avvio dell'ARET 1. La giunta regionale provvede a mettere a disposizione dell'ARET i locali necessari per l'inizio delle attivita', nonche' l'assegnazione temporanea di personale proveniente dagli IACP trasformati o dalla Regione, attraverso l'istituto del comando. 2. Alle eventuali necessarie dotazioni dell'ARET provvede la Regione con successivo e specifico provvedimento legislativo, in relazione ai piani di attivita' ed alla definizione degli indirizzi generali da presentare alla giunta regionale entro 90 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione.