Art. 28.
                        Primo avvio dell'ARET
    1.   La  giunta  regionale  provvede  a  mettere  a  disposizione
dell'ARET  i  locali  necessari per l'inizio delle attivita', nonche'
l'assegnazione   temporanea   di  personale  proveniente  dagli  IACP
trasformati o dalla Regione, attraverso l'istituto del comando.
    2.  Alle  eventuali  necessarie  dotazioni  dell'ARET provvede la
Regione  con  successivo  e  specifico  provvedimento legislativo, in
relazione  ai  piani di attivita' ed alla definizione degli indirizzi
generali   da  presentare  alla  giunta  regionale  entro  90  giorni
dall'insediamento del consiglio di amministrazione.