Art. 29. Norme transitorie ed abrogazione di norme 1. L'attivita' costruttiva di nuovi alloggi, gia' programmati dalla Regione, e' portata ad ultimazione da parte delle ATER a condizione che i relativi lavori siano gia' in corso ovvero che gli stessi saranno iniziati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ARET subentra all'ATER inadempiente in tutti i rapporti attivi e passivi connessi all'intervento. 2. All'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 56, comma 1, lettera a) le parole "corrispondenti a quelli degli ambiti regionali ottimali del Servizio idrico integrato, cosi' come individuati dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2" sono cosi' sostituite "corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3". 3. In deroga a quanto previsto agli articoli 11 e 17 della presente legge, i primi consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER durano in carica fino al 31 dicembre 2001. 4. E' abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme della presente legge.