Art. 29.
              Norme transitorie ed abrogazione di norme
    1.  L'attivita'  costruttiva  di  nuovi alloggi, gia' programmati
dalla  Regione,  e'  portata  ad  ultimazione  da  parte delle ATER a
condizione  che  i relativi lavori siano gia' in corso ovvero che gli
stessi saranno iniziati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente   legge.   Decorso  infruttuosamente  tale  termine,  l'ARET
subentra  all'ATER  inadempiente in tutti i rapporti attivi e passivi
connessi all'intervento.
    2.  All'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 56, comma
1,  lettera  a)  le  parole  "corrispondenti  a  quelli  degli ambiti
regionali   ottimali   del  Servizio  idrico  integrato,  cosi'  come
individuati  dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2"
sono cosi' sostituite "corrispondenti agli ambiti territoriali di cui
al precedente art. 3".
    3.  In  deroga  a  quanto  previsto  agli  articoli 11 e 17 della
presente legge, i primi consigli di amministrazione dell'ARET e delle
ATER durano in carica fino al 31 dicembre 2001.
    4.  E' abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto
con le norme della presente legge.