Art. 30.
                            U r g e n z a
    1.  La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 21 luglio 1999
                              FALCONIO