Art. 4.
                    Natura dell'ARET e delle ATER
    l  .  L'ARET  e  le  ATER  sono enti pubblici economici dotati di
personalita' giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale.
    2.  I  predetti  enti  informano  la  loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di  bilanci  o  da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi.
    3.  Entro  il  31 dicembre 1999, con decreto del Presidente della
giunta  regionale,  su  conforme  deliberazione  della  giunta,  sono
ripartiti  i  beni,  il  personale  ed i rapporti attivi e passivi in
relazione  al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle
ATER di Chieti e Lanciano.