Art. 4. Natura dell'ARET e delle ATER l . L'ARET e le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale. 2. I predetti enti informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilanci o da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 3. Entro il 31 dicembre 1999, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.