Art. 5. Compiti del consiglio e della giunta regionale 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta: a) determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale e locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85; b) definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi, affidando la realizzazione degli interventi stessi all'ATER, all'ARET, a societa' miste a prevalente capitale pubblico, ad imprese di costruzioni, cooperative e loro consorzi, nonche' a singoli cittadini; c) fissa, con regolamento, i parametri tecnici ed urbanistici relativi alla qualita' dell'abitare; d) approva la dotazione di personale e la pianta organica degli enti di cui all'art. 3, sentita la commissione consiliare. 2. Il consiglio regionale approva altresi' gli statuti dell'ARET e delle ATER, e le eventuali modificazioni. 3. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale: a) verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica; b) indirizza le attivita' degli enti locali, delle ATER e dell'ARET, per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti, secondo i principi definiti nel successivo articolo; c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale; d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3; e) provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe regionale degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto qualunque forma di agevolazioni pubbliche dirette a consentire l'accesso alla locazione o alla proprieta' dell'abitazione; f) indica, per gli enti di cui all'art. 3, i costi e i ricavi previsti per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio tenuto conto anche degli eventuali contributi in conto esercizio previsto da leggi statali e regionali; g) fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 3 nonche' per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, obiettivi, risorse e patrimonio gestito; h) predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare di interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi sull'andamento del fabbisogno abitativo, in relazione a quanto previsto dal precedente punto e), e sulla gestione degli enti di cui all'art. 3; i) approva uno schema di convenzione per regolamentare i rapporti tra l'ARET e le ATER, sentita la commissione consiliare.