Art. 5.
           Compiti del consiglio e della giunta regionale
    1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta:
      a) determina  all'inizio  di  ogni  legislatura  gli  indirizzi
relativi  al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in aderenza
con i contenuti degli atti della programmazione regionale e locale di
cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85;
      b) definisce  i programmi annuali o pluriennali di intervento e
la   ripartizione   dei   fondi,  affidando  la  realizzazione  degli
interventi  stessi  all'ATER, all'ARET, a societa' miste a prevalente
capitale  pubblico,  ad  imprese  di  costruzioni, cooperative e loro
consorzi, nonche' a singoli cittadini;
      c) fissa,  con  regolamento, i parametri tecnici ed urbanistici
relativi alla qualita' dell'abitare;
      d) approva la dotazione di personale e la pianta organica degli
enti di cui all'art. 3, sentita la commissione consiliare.
    2.  Il consiglio regionale approva altresi' gli statuti dell'ARET
e delle ATER, e le eventuali modificazioni.
    3. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta
regionale:
      a) verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in
esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
      b) indirizza  le  attivita'  degli  enti  locali,  delle ATER e
dell'ARET,  per  favorire  la  gestione  sociale  degli alloggi e dei
relativi  servizi  con  la  partecipazione  degli  utenti,  secondo i
principi definiti nel successivo articolo;
      c) promuove  il coordinamento tra gli enti operanti nel settore
dell'edilizia residenziale;
      d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3;
      e) provvede  alla  formazione  e  alla  gestione  dell'anagrafe
regionale  degli  assegnatari  di abitazioni di edilizia residenziale
pubblica  e  dei  beneficiari,  sotto qualunque forma di agevolazioni
pubbliche  dirette  a  consentire  l'accesso  alla  locazione  o alla
proprieta' dell'abitazione;
      f) indica,  per  gli enti di cui all'art. 3, i costi e i ricavi
previsti  per  almeno  un  triennio  ed  il  conseguente  attendibile
risultato  economico  che deve presentarsi in equilibrio tenuto conto
anche degli eventuali contributi in conto esercizio previsto da leggi
statali e regionali;
      g) fissa   i   criteri   e   i  parametri  per  la  valutazione
dell'efficacia  degli interventi degli enti di cui all'art. 3 nonche'
per  l'efficienza  del  loro  funzionamento; tali criteri e parametri
tengono  conto  del  rapporto  fra  personale  impiegato,  obiettivi,
risorse e patrimonio gestito;
      h) predispone  un sistema informativo abitativo-territoriale al
fine  di  programmare  e  coordinare  di  interventi di manutenzione,
recupero  e  nuova  costruzione  di alloggi e presenta annualmente al
consiglio  regionale  un  rapporto  complessivo sull'attuazione degli
interventi  sull'andamento  del  fabbisogno abitativo, in relazione a
quanto  previsto dal precedente punto e), e sulla gestione degli enti
di cui all'art. 3;
      i) approva  uno  schema  di  convenzione  per  regolamentare  i
rapporti tra l'ARET e le ATER, sentita la commissione consiliare.