Art. 6.
                   Gestione sociale degli alloggi
    1.  La  Regione  riconosce  la  funzione  sociale agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
    2.  Conseguentemente, l'attivita' delle ATER deve essere ispirata
ai seguenti principi, per favorire la gestione sociale degli alloggi.
    3. Le ATER conferiscono la gestione diretta di parti comuni degli
alloggi   ERP   e   del   relativo  organismo  abitativo,  attraverso
l'attribuzione  ai  condomini,  costituitosi  in autogestione, di una
quota  non  inferiore al 30% della manutenzione ordinaria, al fine di
favorire la socializzazione fra gli utenti.