Art. 6. Gestione sociale degli alloggi 1. La Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Conseguentemente, l'attivita' delle ATER deve essere ispirata ai seguenti principi, per favorire la gestione sociale degli alloggi. 3. Le ATER conferiscono la gestione diretta di parti comuni degli alloggi ERP e del relativo organismo abitativo, attraverso l'attribuzione ai condomini, costituitosi in autogestione, di una quota non inferiore al 30% della manutenzione ordinaria, al fine di favorire la socializzazione fra gli utenti.