Art. 7.
           Comitato regionale per l'edilizia residenziale
    1. E' istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale
composto da:
      a) il componente la giunta regionale preposto al settore lavori
pubblici e politica della casa, con funzioni di presidente;
      b) il presidente della commissione consiliare competente;
      e) il dirigente del servizo politica della casa;
      d) il presidente dell'ARET ed i presidenti delle ATER.
    2.  Il  comitato  regionale  per l'edilizia residenziale, in modo
concertato:
      svolge  funzioni  propositive  di  consulenza ed esprime pareri
sugli  argomenti  di  indirizzo  politico-programmatico  inerente  il
comparto dell'edilizia residenziale;
      predispone  sistemi  di  rilevazione  delle  preferenze o delle
valutazioni  degli  utenti  dell'edilizia  residenziale  pubblica  in
relazione  al  livello  di  qualita'  percepito  orientato  a fornire
supporto  alle  ATER per la funzione di esponente degli interessi dei
cittadini assegnatari di alloggi di ERP;
      promuove  iniziative  di  informazione,  di  comunicazione,  di
marketing  pubblico,  miranti  anche a realizzare, nell'ambito di una
relazione  dialettica e interattiva, un rapporto piu' positivo tra le
ATER e gli utenti;
      promuove  strutture  unificate  per la gestione di fondamentali
momenti  di  interazione  con gli assegnatari di alloggi, per aspetti
relativi  a  pratiche  amministrative,  ai pagamenti di servizi, alla
richiesta di informazioni.
    3.  Il presidente, in relazione alle materie ed agli argomenti da
trattare,   puo'   invitare   alle   sedute   per   consultazioni,  i
rappresentanti regionali di:
      ANCI;
      UNCEM;
      UPA;
      CISPEL,
e dei seguenti organismi piu' rappresentativi a livello regionale:
      associazione delle cooperative di abitazione;
      confederazioni sindacali dei lavoratori;
      organizzazioni imprenditoriali di categoria;
      organizzazione dei sindacati degli inquilini;
      associazioni di volontariato.
    Il  presidente  puo'  altresi  invitare alle sedute esperti della
soprintendenza,   delle   universita',  di  organismi  scientifici  e
culturali e di ordini, collegi o associazioni professionali.
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  il comitato si riunisce su
convocazione  del  componente  preposto  al settore lavori pubblici e
politica   della  casa  entro  trenta  giorni  dall'insediamento  dei
consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER.
    5.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del servizio politica della casa.
    6.  Le  riunioni  della  commissione  sono valide con la presenza
della  meta'  piu'  uno  dei  membri  che la compongono. Le decisioni
vengono  adottate  a maggioranza  semplice;  in  caso  di  parita  e'
determinante il voto del presidente.