Art. 7. Comitato regionale per l'edilizia residenziale 1. E' istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale composto da: a) il componente la giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, con funzioni di presidente; b) il presidente della commissione consiliare competente; e) il dirigente del servizo politica della casa; d) il presidente dell'ARET ed i presidenti delle ATER. 2. Il comitato regionale per l'edilizia residenziale, in modo concertato: svolge funzioni propositive di consulenza ed esprime pareri sugli argomenti di indirizzo politico-programmatico inerente il comparto dell'edilizia residenziale; predispone sistemi di rilevazione delle preferenze o delle valutazioni degli utenti dell'edilizia residenziale pubblica in relazione al livello di qualita' percepito orientato a fornire supporto alle ATER per la funzione di esponente degli interessi dei cittadini assegnatari di alloggi di ERP; promuove iniziative di informazione, di comunicazione, di marketing pubblico, miranti anche a realizzare, nell'ambito di una relazione dialettica e interattiva, un rapporto piu' positivo tra le ATER e gli utenti; promuove strutture unificate per la gestione di fondamentali momenti di interazione con gli assegnatari di alloggi, per aspetti relativi a pratiche amministrative, ai pagamenti di servizi, alla richiesta di informazioni. 3. Il presidente, in relazione alle materie ed agli argomenti da trattare, puo' invitare alle sedute per consultazioni, i rappresentanti regionali di: ANCI; UNCEM; UPA; CISPEL, e dei seguenti organismi piu' rappresentativi a livello regionale: associazione delle cooperative di abitazione; confederazioni sindacali dei lavoratori; organizzazioni imprenditoriali di categoria; organizzazione dei sindacati degli inquilini; associazioni di volontariato. Il presidente puo' altresi invitare alle sedute esperti della soprintendenza, delle universita', di organismi scientifici e culturali e di ordini, collegi o associazioni professionali. 4. In sede di prima applicazione il comitato si riunisce su convocazione del componente preposto al settore lavori pubblici e politica della casa entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del servizio politica della casa. 6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita e' determinante il voto del presidente.