Art. 8.
                         Attivita' dell'ARET
    1. L'ARET provvede a:
      a) promuovere  e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e
sviluppo  di  nuove tecniche di costruzione, volte anche al risparmio
energetico,  tese ad assicurare il miglioramento della qualita' della
vita negli edifici di edilizia pubblica;
      b) fornire  consulenze,  studi, analisi di fattibilita' tecnico
economica,   servizi   di   assistenza   tecnica,   amministrativa  e
organizzativa  a  soggetti  interessati  a promuovere e realizzare in
forma autonoma programmi che rientrino negli obiettivi dell'azienda;
      c) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica,
sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, supportando le fasi
di istruttoria, approvazione e verifica successiva;
      d) assicurare lo sviluppo e la diffusione di politiche relative
alla qualita' delle abitazioni ed alla loro sicurezza;
      e) monitorare  ed  analizzare le tecnologie innovative in corso
di  introduzione  nel  sistema  dell'edilizia residenziale nazionale,
europea ed internazionale;
      f) fornire   assistenza  tecnica  e  amministrativa  agli  enti
locali,   ad   enti   pubblici   ed  a  soggetti  privati  nel  campo
dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata,
diretta  alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed
attrezzature  residenziali  ed  extraresidenziali,  all'acquisto e al
recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonche' interventi di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  infrastrutture e servizi di
riqualificazione urbana ed ambientale;
      g)   svolgere  attivita'  per  nuove  costruzioni attraverso la
programmazione   ordinaria  delle  risorse  di  ERP  ed  inoltre  con
l'assegnazione  di  ulteriori  finanziamenti  comunque  programmati o
disponibili  nonche'  mediante  ogni  iniziativa  diretta  a  rendere
effettiva  l'attivita'  di  Agenzia  tecnica  di  supporto degli enti
locali  e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe
agevolate in favore dell'utenza a basso reddito e prezzi di mercato;
      h) progettare  programmi  integrati  e  programmi  di  recupero
urbano  e/o  eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto
di enti pubblici o di privati;
      i) coordinare i programmi complessi con contenuti, le finalita'
e  le  procedure  di  cui  al  decreto  legge  5 ottobre 1993, n. 398
convertito  con  legge  4 dicembre  1993,  n.  493  e  art. 16  legge
17 febbraio  1992,  n.  179, in cui la stessa azienda o le ATER siano
soggetti partecipanti;
      j) promuovere  il  recupero  degli  immobili  rispettandone  le
tecniche costruttive dell'epoca, le caratteristiche architettoniche e
favorendo  le  modalita'  di  reperimento  dei  materiali  identici o
analoghi a quelli utilizzati originariamente.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo l'ARET puo'
stipulare   accordi  con  enti  pubblici  territoriali  e  non,  loro
consorzi,  societa'  finanziarie,  istituti  di  credito,  istituti e
centri   di   ricerca   specializzati,   associazioni   di  categoria
rappresentative   del   settore   edilizio,  imprese  di  costruzioni
pubbliche  o  private,  loro  consorzi,  e di organismi scientifici e
culturali  che operano in materia di edilizia residenziale. La giunta
regionale  puo' autorizzare l'ARET a costituire apposite societa' per
azioni  quando,  per  il  raggiungimento di specifici obiettivi, sono
necessari  particolari  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie che
l'ARET  stessa  da  sola  non  e' in grado di assicurare. E' altresi'
soggetta   ad  autorizzazione  regionale  ogni  partecipazione  della
costituenda  S.p.a.  ad  altre  societa' di capitali. Una quota degli
utili,   non   inferiore   al   30   per   cento,  proveniente  dalla
partecipazione alle Societa', deve essere versata al fondo sociale di
cui  all'art. 29  della  legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 cosi'
come disciplinato dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 92.
    3.   Le  modalita'  di  partecipazione  di  altri  soggetti  alle
finalita'  dell'ARET  saranno  stabilite nello Statuto, tenendo conto
delle  norme  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre  1996,  n.  533  nel  caso  di  costituzione di societa'
minoritarie.
    4.  L'ARET puo' essere autorizzata a partecipare, per conto della
Regione, alle societa' per azioni eventualmente costituite dai comuni
ai  sensi dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
per   la   progettazione   e   la   realizzazione  di  interventi  di
trasformazione  urbana,  in  attuazione  degli  strumenti urbanistici
vigenti.