Art. 8. Attivita' dell'ARET 1. L'ARET provvede a: a) promuovere e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e sviluppo di nuove tecniche di costruzione, volte anche al risparmio energetico, tese ad assicurare il miglioramento della qualita' della vita negli edifici di edilizia pubblica; b) fornire consulenze, studi, analisi di fattibilita' tecnico economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e realizzare in forma autonoma programmi che rientrino negli obiettivi dell'azienda; c) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, supportando le fasi di istruttoria, approvazione e verifica successiva; d) assicurare lo sviluppo e la diffusione di politiche relative alla qualita' delle abitazioni ed alla loro sicurezza; e) monitorare ed analizzare le tecnologie innovative in corso di introduzione nel sistema dell'edilizia residenziale nazionale, europea ed internazionale; f) fornire assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati nel campo dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonche' interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale; g) svolgere attivita' per nuove costruzioni attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonche' mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attivita' di Agenzia tecnica di supporto degli enti locali e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate in favore dell'utenza a basso reddito e prezzi di mercato; h) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati; i) coordinare i programmi complessi con contenuti, le finalita' e le procedure di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 e art. 16 legge 17 febbraio 1992, n. 179, in cui la stessa azienda o le ATER siano soggetti partecipanti; j) promuovere il recupero degli immobili rispettandone le tecniche costruttive dell'epoca, le caratteristiche architettoniche e favorendo le modalita' di reperimento dei materiali identici o analoghi a quelli utilizzati originariamente. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo l'ARET puo' stipulare accordi con enti pubblici territoriali e non, loro consorzi, societa' finanziarie, istituti di credito, istituti e centri di ricerca specializzati, associazioni di categoria rappresentative del settore edilizio, imprese di costruzioni pubbliche o private, loro consorzi, e di organismi scientifici e culturali che operano in materia di edilizia residenziale. La giunta regionale puo' autorizzare l'ARET a costituire apposite societa' per azioni quando, per il raggiungimento di specifici obiettivi, sono necessari particolari caratteristiche tecniche e finanziarie che l'ARET stessa da sola non e' in grado di assicurare. E' altresi' soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.a. ad altre societa' di capitali. Una quota degli utili, non inferiore al 30 per cento, proveniente dalla partecipazione alle Societa', deve essere versata al fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 cosi' come disciplinato dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 92. 3. Le modalita' di partecipazione di altri soggetti alle finalita' dell'ARET saranno stabilite nello Statuto, tenendo conto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 nel caso di costituzione di societa' minoritarie. 4. L'ARET puo' essere autorizzata a partecipare, per conto della Regione, alle societa' per azioni eventualmente costituite dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.