Art. 9. Attivita' dell'ATER 1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a: a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonche' per conto di altri enti e soggetti privati; b) gestire il patrimonio di proprieta' dei trasformati IACP a loro trasferito, nonche' quello di enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione; c) promuovere presso i comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti; d) promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale; e) espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonche' di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprieta' pubblica al servizio della residenza; f) promuovere l'accesso degli enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilita' complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi. 2. La giunta regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attivita' per cui lo stesso Ente regionale e gli altri enti pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma. 3. Per lo svolgimento delle attivita' le ATER potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immnobiliari che siano disposte dal consiglio di amministrazione, anche attraverso societa' per azioni all'uopo autorizzate dalla giunta regionale. E' altresi' soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda s.p.a. ad altre societa' di capitali.