Art. 9.
                         Attivita' dell'ATER
    1.  L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita,
provvede a:
      a) attuare  interventi  di  recupero  di  cui all'art. 31 della
legge  5 agosto  1978,  n. 457, al patrimonio in gestione nonche' per
conto di altri enti e soggetti privati;
      b) gestire  il  patrimonio di proprieta' dei trasformati IACP a
loro trasferito, nonche' quello di enti pubblici, territoriali e non,
affidati alla loro gestione;
      c) promuovere  presso  i  comuni  dell'ambito  di competenza un
punto di informazione al servizio degli utenti;
      d) promuovere  e  coordinare la partecipazione dei cittadini ai
programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;
      e) espletare  tutti  i  compiti  che  possono  essere  ad  essa
affidati  dagli  enti  locali  in materia di predisposizione di piani
urbanistici,  nonche'  di  progettazione,  direzione ed esecuzione di
opere  pubbliche,  anche ai fini della attuazione e gestione unitaria
del  complesso  dei  beni  di  proprieta'  pubblica al servizio della
residenza;
      f) promuovere   l'accesso   degli   enti  locali  alle  risorse
finanziarie    destinate   al   recupero   abitativo   ivi   compresa
l'attivazione   di   nuovi   canali   finanziari  che  consentano  di
ottimizzare  l'impiego delle disponibilita' complessive rispetto alle
caratteristiche specifiche dei programmi.
    2.  La  giunta  regionale  individua  con propria deliberazione i
settori di intervento e le attivita' per cui lo stesso Ente regionale
e  gli  altri enti pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER
per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma.
    3.  Per  lo svolgimento delle attivita' le ATER potranno compiere
tutte  le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e
immnobiliari  che  siano  disposte  dal consiglio di amministrazione,
anche  attraverso  societa'  per  azioni  all'uopo  autorizzate dalla
giunta  regionale.  E'  altresi' soggetta ad autorizzazione regionale
ogni  partecipazione  della  costituenda  s.p.a. ad altre societa' di
capitali.