Art. 6.
                     Concessione dei contributi
    1.  La  Regione  Calabria  provvede  annualmente  all'esame delle
domande pervenute entro il termini del 31 agosto di ogni anno ed alla
concessione  dei  relativi  contributi,  sulla  base dell'istruttoria
predisposta   dagli   uffici   competenti   corredata   da   regolare
documentazione di spesa entro il 31 dicembre di ogni anno.
    2.  La  liquidazione  ed erogazione dei contributi avviene previo
accertamento dell'attuazione delle iniziative finanziate.