(Pubblicato nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, di quelle delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale. 2. La Regione riconosce al trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale primario e promuove, anche con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' agli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico.