(Pubblicato  nell'edizione  straordinaria  del  Bollettino  ufficiale
          della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni attribuite
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, di quelle
delegate  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo  19 novembre 1997, n. 422, persegue la razionalizzazione,
lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale.
    2. La Regione riconosce al trasporto pubblico locale il carattere
di  servizio sociale primario e promuove, anche con il concorso degli
enti  locali,  interventi  finalizzati alla realizzazione del sistema
integrato dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' agli
obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico.