Art. 10.
               Programma del trasporto pubblico locale
    1.  La Regione redige il programma del trasporto pubblico locale,
validita'   triennale,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Piano
regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle
risorse  erogate  per  il  trasporto pubblico locale ed un'efficiente
organizzazione dei relativi servizi ed al fine di:
      a) fornire  una organizzazione regionale del trasporto pubblico
locale  finalizzata  a  realizzare  sull'intera  rete  condizioni  di
accessibilita',  economicita',  sicurezza, qualita' e ridotto impatto
ambientale;
      b) garantire  misure  di  indirizzo e coordinamento delle altre
forme  di  pianificazione  dei  trasporti  operate  dagli enti locali
regionali, con particolare riferimento ai Piani di bacino ed ai Piani
di trasporto pubblico urbano dei comuni;
      c) disporre  che le attivita' del settore di trasporto pubblico
locale  siano  prioritariamente  orientate a raggiungere risultati di
maggiore  integrazione  delle  diverse  modalita'  di  trasporto, sia
pubbliche  che private, di decongestionamento del traffico nelle aree
critiche,  di  riduzione  dei  tempi  di percorrenza, di abbattimento
dell'inquinamento ambientale;
      d) eliminare   le   sovrapposizioni,   i   parallelismi   e  la
concorrenzialita' tra i diversi vettori;
      e) individuare  le  aree  a  domanda debole, con il conseguente
adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;
      f) individuare   gli   interventi   sulle   infrastrutture  per
adeguarle  alle  esigenze del trasporto pubblico locale con obiettivi
di intervento a breve, medio e lungo termine;
      g) prevedere le modalita' di determinazione delle tariffe;
      h) indicare il sistema di monitoraggio dei servizi;
      i) individuare i servizi minimi di cui al successivo art. 14.
    2.  La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, sentito il Comitato della mobilita' di
cui  al precedente art. 8, adotta il Programma di cui al comma 1 e lo
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.