Art. 10. Programma del trasporto pubblico locale 1. La Regione redige il programma del trasporto pubblico locale, validita' triennale, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale ed un'efficiente organizzazione dei relativi servizi ed al fine di: a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilita', economicita', sicurezza, qualita' e ridotto impatto ambientale; b) garantire misure di indirizzo e coordinamento delle altre forme di pianificazione dei trasporti operate dagli enti locali regionali, con particolare riferimento ai Piani di bacino ed ai Piani di trasporto pubblico urbano dei comuni; c) disporre che le attivita' del settore di trasporto pubblico locale siano prioritariamente orientate a raggiungere risultati di maggiore integrazione delle diverse modalita' di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale; d) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e la concorrenzialita' tra i diversi vettori; e) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto; f) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale con obiettivi di intervento a breve, medio e lungo termine; g) prevedere le modalita' di determinazione delle tariffe; h) indicare il sistema di monitoraggio dei servizi; i) individuare i servizi minimi di cui al successivo art. 14. 2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato della mobilita' di cui al precedente art. 8, adotta il Programma di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.