Art. 11.
                           Piani di bacino
    1.  I Piani di bacino costituscono lo strumento di pianificazione
del  trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini individuati dal
Piano regionale dei trasporti.
    2.  I  Piani  di  bacino  debbono  conformarsi agli indirizzi del
Programma  regionale  del  trasporto pubblico locale e individuano le
unita' di rete di cui al successivo art. 12.
    3.  Il Piano di bacino e' adottato dalla provincia competente per
territorio  ed  e'  approvato  dalla  giunta regionale entro sessanta
giorni dal ricevimento, trascorsi i quali si intende approvato.