Art. 11. Piani di bacino 1. I Piani di bacino costituscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini individuati dal Piano regionale dei trasporti. 2. I Piani di bacino debbono conformarsi agli indirizzi del Programma regionale del trasporto pubblico locale e individuano le unita' di rete di cui al successivo art. 12. 3. Il Piano di bacino e' adottato dalla provincia competente per territorio ed e' approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali si intende approvato.