Art. 12. Unita' di rete 1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, e' suddiviso in unita' di rete. 2. Si definisce unita' di rete di trasporto pubblico locale un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un migliore grado di integrazione modale. 3. L'unita' di rete costituisce l'entita' da porre a base delle offerte per l'affidamento del servizio.