Art. 12.
                           Unita' di rete
    1.  Il  territorio  regionale,  ai  fini  dell'organizzazione dei
servizi di trasporto pubblico locale, e' suddiviso in unita' di rete.
    2.  Si  definisce  unita' di rete di trasporto pubblico locale un
insieme  di  linee  tra  loro  connesse funzionalmente ai fini di una
maggiore economia ed efficienza di gestione e di un migliore grado di
integrazione modale.
    3.  L'unita'  di rete costituisce l'entita' da porre a base delle
offerte per l'affidamento del servizio.