Art. 13.
                            Investimenti
    1. La giunta regionale, sentito il Comitato della mobilita' ed in
coerenza   con  il  Piano  regionale  dei  trasporti,  predispone  la
programmazione    degli   investimenti,   distinti   in   base   alle
infrastrutture  da  realizzare  ed  ai  mezzi di trasporto pubblico e
relative attrezzature e beni strumentali da acquistare.
    2.  Per la individuazione delle infrastrutture, l'ammontare delle
risorse  necessarie, le fonti di finanziamento, si applicano le norme
di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.