Art. 13. Investimenti 1. La giunta regionale, sentito il Comitato della mobilita' ed in coerenza con il Piano regionale dei trasporti, predispone la programmazione degli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare. 2. Per la individuazione delle infrastrutture, l'ammontare delle risorse necessarie, le fonti di finanziamento, si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.