Art. 14. Servizi minimi 1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, sentite le associazioni dei consumatori, delle Imprese di trasporto, le OO.SS. e previo parere della Commissione consiliare competente, determina, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale. 2. Per i servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilita' per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi minimi e' definita tenendo conto: a) dell'integrazione tra le reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici; d) della necessita' di ridurre la congestione e l'inquinamento; e) della necessita' di trasporto delle persone con ridotta capacita' motoria. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma e dell'intesa di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, la Regione convoca apposite conferenze di servizio con le singole province ed i comuni ricadenti nella medesima giurisdizione provinciale. Ove in tale sede non si raggiunga l'intesa, la giunta regionale assume la decisione, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.