Art. 15. Ricavi e costi 1. La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 8, fissa annulamente quale parametro per i contratti di servizio il rapporto minimo ricavi/costi. 2. La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire dal 1o gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico e costi operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi per infrastrutture. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante puo' prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.