Art. 15.
                           Ricavi e costi
    1.  La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente
art. 8, fissa annulamente quale parametro per i contratti di servizio
il rapporto minimo ricavi/costi.
    2.  La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire
dal  1o gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico
e  costi  operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi
per infrastrutture.
    3.  In  sede  di prima applicazione della presente legge, ove non
venga  raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante puo'
prorogare  la  scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte
dell'affidatario,  di  un piano biennale di riequilibrio del rapporto
tra ricavi e costi.