Art. 16.
                        Contratti di servizio
    1.  L'affidamento  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale e'
regolato  da  contratti  di  servizio  stipulati  tra  la provincia e
l'impresa aggiudicataria tenendo presente:
      a) l'omogeneita'   dei   livelli   tariffari   nell'ambito  del
territorio regionale;
      b) la  quantita',  la  qualita'  e  la  sicurezza  del servizio
assicurato nella scelta del gestore;
      c) le  priorita'  tra le linee e corse maggiormente rispondenti
all'interesse  pubblico  da  soddisfare  tenendo  conto  delle scelte
contenute nei piani di bacino.
    2. I contratti di servizio devono prevedere:
      a) la  rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione
analitica del programma di esercizio;
      b) il  corrispettivo  e  l'eventuale revisione dello stesso nei
limiti percentuali in cui puo' essere prevista;
      c) l'obbligo  di fornire la rendicontazione annuale e i dati di
gestione su supporto cartaceo ed informatico;
      d) l'obbligo    dell'affidatario    a    utilizzare   personale
qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
      e) gli  standard qualitativi minimi del servizio, in termini di
eta', manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche'
in  termini  di  regolarita'  e  di  affidabilita'  dei  servizi,  di
puntualita'  delle  singole  corse,  di  comunicazione all'utenza, di
rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;
      f) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi utilizzati per
il rilevamento dell'utenza;
      g) la  disciplina  da applicare nel caso di sub-affidamento dei
servizi;
      h) le procedure da osservare in caso di controversie ed il foro
competente in caso di contenzioso;
      i) l'obbhgo  di  applicare  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo n. 626/1994;
      l) le  garanzie  che  devono  essere  prestate  dall'impresa di
trasporto affidataria del servizio;
      m) le modalita' di attuazione e di revisione;
      n) la  durata,  le  modalita'  di svolgimento delle funzioni di
vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
      o) le  sanzioni e i casi di revoca, decadenza e risoluzione per
inosservanza contrattuale.
    3.   L'affidamento   dei   servizi   avviene   con  provvedimento
amministrativo tenendo conto che:
      a) per  la  scelta  del gestore si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158;
      b) per  quanto  riguarda  l'aggiudicazione,  si  tiene conto di
quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  1,  lettera  b), del decreto
legislativo 17 marzo1995, n. 158;
      c) per  la  scelta  dei  soci  privati  delle societa' miste si
applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale;
      d) in  caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o
da  questi  affidati  a  propri  consorzi  o  ad aziende speciali, si
applicano  le disposizioni di cui all'art. 18, comma secondo, lettera
b)  del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando le previsioni
di cui alla lettera c) del medesimo art. 18, stesso decreto.
    4. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto
delle  disposizioni  contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del
regolamento  n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dal Regolamento n.
1893/1991/CEE,  nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei
servizi pubblici.
    5.  L'operativita'  dei  contratti di servizio decorre a far data
dal 1o gennaio 2002.
    6.  L'affidamento  ha  durata  settennale ed e' indissolubile dal
contratto di servizio.
    7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di:
      a) rispettare  i  contratti collettivi nazionali ed integrativi
aziendali degli autoferrotranviari;
      b) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
      c) garantire   un   servizio   di   qualita'   ed   un'adeguata
informazione all'utenza;
      d) fornire  all'ente  affidante ed alla Regione i dati ritenuti
necessari  e  richiesti  dagli  stessi,  utilizzando  anche  supporti
informatici;
      e) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.
    8.   Gli  enti  locali,  qualora  intendessero  attivare  servizi
aggiuntivi  a quanto previsto dai contratti di servizio dovranno fare
fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.
    9.  I  costi  ed  i fattori di produzione, relativi ai servizi di
trasporto  pubblico  locale  di  competenza  regionale, provinciale e
comunale,  devono essere distinti dai costi di ogni altra attivita' e
servizio di trasporto facenti capo alla stessa azienda.
    10.  La giunta regionale, sentito il Comitato per la mobilita' di
cui  al precedente art. 8, emana direttive tendenti ad incentivare la
trasformazione  dei  consorzi  e  delle  aziende  speciali in S.p.a.,
ovvero in societa' cooperative tra i lavoratori delle stesse aziende.