Art. 16. Contratti di servizio 1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e' regolato da contratti di servizio stipulati tra la provincia e l'impresa aggiudicataria tenendo presente: a) l'omogeneita' dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale; b) la quantita', la qualita' e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore; c) le priorita' tra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare tenendo conto delle scelte contenute nei piani di bacino. 2. I contratti di servizio devono prevedere: a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio; b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui puo' essere prevista; c) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale e i dati di gestione su supporto cartaceo ed informatico; d) l'obbligo dell'affidatario a utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio; e) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche' in termini di regolarita' e di affidabilita' dei servizi, di puntualita' delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi; f) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza; g) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi; h) le procedure da osservare in caso di controversie ed il foro competente in caso di contenzioso; i) l'obbhgo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994; l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio; m) le modalita' di attuazione e di revisione; n) la durata, le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante; o) le sanzioni e i casi di revoca, decadenza e risoluzione per inosservanza contrattuale. 3. L'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che: a) per la scelta del gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 158; c) per la scelta dei soci privati delle societa' miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale; d) in caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati a propri consorzi o ad aziende speciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando le previsioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 18, stesso decreto. 4. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dal Regolamento n. 1893/1991/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici. 5. L'operativita' dei contratti di servizio decorre a far data dal 1o gennaio 2002. 6. L'affidamento ha durata settennale ed e' indissolubile dal contratto di servizio. 7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di: a) rispettare i contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali degli autoferrotranviari; b) effettuare il servizio come previsto dal contratto; c) garantire un servizio di qualita' ed un'adeguata informazione all'utenza; d) fornire all'ente affidante ed alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche supporti informatici; e) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti. 8. Gli enti locali, qualora intendessero attivare servizi aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio dovranno fare fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie. 9. I costi ed i fattori di produzione, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere distinti dai costi di ogni altra attivita' e servizio di trasporto facenti capo alla stessa azienda. 10. La giunta regionale, sentito il Comitato per la mobilita' di cui al precedente art. 8, emana direttive tendenti ad incentivare la trasformazione dei consorzi e delle aziende speciali in S.p.a., ovvero in societa' cooperative tra i lavoratori delle stesse aziende.