Art. 17.
                        Subentri e cessazioni
    1.  In  tutti  i  casi  di subentro o cessazione di un'impresa al
precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:
      a) al   gestore   che  cessa  dal  servizio  non  spetta  alcun
indennizzo  anche  in  caso  di  mancato  rinnovo  del  contratto  di
servizio,  di  revoca,  di  risoluzione  o di decadenza del contratto
ovvero dall'affidamento;
      b) il   trasferimento   del   personale  dell'impresa  cessante
all'impresa subentrante e' disciplinato dall'art. 26, allegato A, del
regio  decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione dei contratti
collettivi ed integrativi aziendali di categoria;
      c) il  materiale  rotabile  destinato  al servizio di trasporto
pubblico  locale al momento della cessazione o del subentro e' ceduto
all'impresa subentrante al valore di mercato, al netto dei contributi
pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzi detto.