Art. 17. Subentri e cessazioni 1. In tutti i casi di subentro o cessazione di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni: a) al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo anche in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto ovvero dall'affidamento; b) il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'art. 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione dei contratti collettivi ed integrativi aziendali di categoria; c) il materiale rotabile destinato al servizio di trasporto pubblico locale al momento della cessazione o del subentro e' ceduto all'impresa subentrante al valore di mercato, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzi detto.