Art. 18. Sub-affidamento di servizi di trasporto 1. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge. 2. L'affidatario, previo assenso dell'ente affidante, puo' applicare l'istituto dell'affidamento ad altra impresa, entro il limite massimo del 10 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 12, comma 2, lettera a). L'affidatario rimane, comunque, unico responsabile del servizio. 3. Le cooperative costituite a maggioranza tra lavoratori provenienti da aziende dismesse hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi. 4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori ed e' tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone, di sicurezza, di regolarita', di qualita' del servizio e del trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza. 5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun indennizzo da parte dell'ente affidante.