Art. 18.
               Sub-affidamento di servizi di trasporto
    1.  E'  consentito  il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di
realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla
presente legge.
    2.   L'affidatario,  previo  assenso  dell'ente  affidante,  puo'
applicare  l'istituto  dell'affidamento  ad  altra  impresa, entro il
limite  massimo  del  10 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto
delle  modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
art. 12,  comma  2, lettera a). L'affidatario rimane, comunque, unico
responsabile del servizio.
    3.   Le  cooperative  costituite  a  maggioranza  tra  lavoratori
provenienti  da aziende dismesse hanno precedenza nel sub-affidamento
dei servizi.
    4.  L'impresa  sub-affidataria  deve  possedere  i  requisiti per
l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  di viaggiatori ed e'
tenuta  al  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia di trasporto
pubblico  di  persone,  di sicurezza, di regolarita', di qualita' del
servizio  e  del  trattamento  contrattuale  del  personale,  pena la
decadenza.
    5.  In  caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno
contestualmente  il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun
indennizzo da parte dell'ente affidante.